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149153
IDG830900254
83.09.00254 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caccin Riccardo
Le sanzioni edilizie: rapporti fra azione penale e azione amministrativa
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 4, pag. 568-591
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18225; D18226; D540; D18227; D18222
Il bene giuridico protetto dalla l. 10/1977 e' dato dall' esigenza di tutelare l' ambiente dal punto di vista urbanistico-edilizio e non anche o solo urbanistico o solo edilizio, come in precedenza avveniva: tale bene puo' quindi essere violato o messo in pericolo da attivita' ed opere che abbiano nel contempo rilevanza e urbanistica e edilizia. Ne sono pertanto escluse, per mancanza dell' uno e dell' altro requisito, le opere e le attivita' di manutenzione straordinaria e di restauro e risanamento conservativo a fini abitativi: dovrebbero essere escluse anche quelle consistenti in ristrutturazione, ma al riguardo il legislatore del d.l. 663/1981 e' dovuto ritornare sui propri passi, sancendo nuovamente la necessita' della concessione anche per tali opere. Non possono porre in pericolo il predetto bene giuridico neppure le varianti leggere apportate al progetto approvato, cosi' come definite dal comma 12 dell' art. 15 della citata legge del 1977. Alla tutela dell' indicato bene giuridico presiedono norme di carattere amministrativo e penale. Al di la' della relazione di natura sostanziale, come le definizioni dei diversi gradi di difformita' che si devono dedurre dall' art. 15 citato e che valgono anche in sede penale, viene messo in luce particolarmente il problema delle relazioni tra azioni e procedimenti che da quelle norme traggono origine e cioe' tra procedimenti amministrativi e penali. In sintesi puo' affermarsi che non puo' essere applicato l' art. 3 c.p.p., neppure analogicamente, posto che sono sostanzialmente diverse le situazioni che sorgono dalla promozione dei due procedimenti. Del pari non e' consentito all' amministrazione di chiudere il procedimento amministrativo in presenza della assoluzione dell' imputato per insufficienza di prove o perche' il fatto non costituisce reato. Ben puo' invece il giudice penale sospendere il processo in attesa della decisione della autorita' amministrativa circa la qualificazione giuridica della attivita' edilizia posta in essere. Inoltre, la sentenza penale ha efficacia di cosa giudicata sul procedimento amministrativo, nei limiti della ricostruzione materiale dei fatti, esclusa la valutazione della loro conformita' o meno all' ordinamento, e sempre che la pubblica amministrazione sia stata posta in condizione di intervenire nel processo penale.
art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10 art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10 d.l. 20 novembre 1981, n. 663
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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