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| IDG830900254 | |
| 83.09.00254 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caccin Riccardo
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| Le sanzioni edilizie: rapporti fra azione penale e azione
amministrativa
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 2, pt. 4, pag. 568-591
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18225; D18226; D540; D18227; D18222
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| Il bene giuridico protetto dalla l. 10/1977 e' dato dall' esigenza di
tutelare l' ambiente dal punto di vista urbanistico-edilizio e non
anche o solo urbanistico o solo edilizio, come in precedenza
avveniva: tale bene puo' quindi essere violato o messo in pericolo da
attivita' ed opere che abbiano nel contempo rilevanza e urbanistica e
edilizia. Ne sono pertanto escluse, per mancanza dell' uno e dell'
altro requisito, le opere e le attivita' di manutenzione
straordinaria e di restauro e risanamento conservativo a fini
abitativi: dovrebbero essere escluse anche quelle consistenti in
ristrutturazione, ma al riguardo il legislatore del d.l. 663/1981 e'
dovuto ritornare sui propri passi, sancendo nuovamente la necessita'
della concessione anche per tali opere. Non possono porre in pericolo
il predetto bene giuridico neppure le varianti leggere apportate al
progetto approvato, cosi' come definite dal comma 12 dell' art. 15
della citata legge del 1977. Alla tutela dell' indicato bene
giuridico presiedono norme di carattere amministrativo e penale. Al
di la' della relazione di natura sostanziale, come le definizioni dei
diversi gradi di difformita' che si devono dedurre dall' art. 15
citato e che valgono anche in sede penale, viene messo in luce
particolarmente il problema delle relazioni tra azioni e procedimenti
che da quelle norme traggono origine e cioe' tra procedimenti
amministrativi e penali. In sintesi puo' affermarsi che non puo'
essere applicato l' art. 3 c.p.p., neppure analogicamente, posto che
sono sostanzialmente diverse le situazioni che sorgono dalla
promozione dei due procedimenti. Del pari non e' consentito all'
amministrazione di chiudere il procedimento amministrativo in
presenza della assoluzione dell' imputato per insufficienza di prove
o perche' il fatto non costituisce reato. Ben puo' invece il giudice
penale sospendere il processo in attesa della decisione della
autorita' amministrativa circa la qualificazione giuridica della
attivita' edilizia posta in essere. Inoltre, la sentenza penale ha
efficacia di cosa giudicata sul procedimento amministrativo, nei
limiti della ricostruzione materiale dei fatti, esclusa la
valutazione della loro conformita' o meno all' ordinamento, e sempre
che la pubblica amministrazione sia stata posta in condizione di
intervenire nel processo penale.
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| art. 15 l. 28 gennaio 1977, n. 10
art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10
d.l. 20 novembre 1981, n. 663
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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