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149154
IDG830900257
83.09.00257 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Giannelli Claudio
Natura e caratteristiche degli illeciti valutari
nota a Trib. Roma 14 gennaio 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 696-705
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538
La sentenza ha cercato di fissare alcuni principi di carattere generale in tema di applicazione della normativa vigente che regola il movimento di capitali fuori dei confini nazionali, movimento fatto, chiaramente, da cittadini italiani residenti nel nostro Paese. A questo proposito il giudice ha basato le sue conclusioni su dei precisi presupposti di ricerca, come lo stesso ha esplicitamente indicato e cioe': la compatibilita' o meno del reato di illecita costituzione di disponibilita' valutaria all' estero con quello di illecita esportazione di mezzi di pagamento, valute e titoli di credito, ove in entrambe le ipotesi vi sia coincidenza di beni; la individuazione della natura giuridica del delitto di illecita costituzione all' estero di cui al comma 2 dell' art. 1 della l. 159/1976 e successive modifiche. Le argomentazioni svolte in sentenza, possono riassumersi nei termini che seguono. E' incompatibile il reato di illecita costituzione di disponibilita' valutaria all' estero con quello di illecita esportazione, ove in entrambe le ipotesi vi sia coincidenza di beni: in questo caso l' illecita costituzione e' esente da responsabilita' in quanto post-factum non punibile. La giustificazione di cio' sarebbe ravvisabile nella diversa finalita' che assumono le norme in questione, la prima tenderebbe ad evitare il depauperamento illecito della consistenza nazionale; la seconda avrebbe come scopo quello di assicurare l' entrata delle disponibilita' valutarie al fine di arricchire il patrimonio economico nazionale; cosicche', un impoverimento della nostra economia avrebbe come risultato naturale, vista l' identita' del valore del bene esportato e di quello che costituisce la disponibilita' all' estero, un arricchimento di un altro Paese e, quindi il mancato arricchimento del nostro. Riguardo il secondo punto si e' ritenuto che i termini usati nelle disposizioni di legge, facciano intendere come gli illeciti in questione possano avere sia natura istantanea, sia eventualmente abituale. A quest' ultima categoria vanno ascritte le condotte degli imputati, nel caso di specie, in quanto vi e' stata una pluralita' di rapporti tra i cittadini italiani e gli agenti dell' Istituto di Credito estero, nonche' la continua naturale evoluzione dei patrimoni per effetto degli interessi, svalutazione monetaria, dividendi sui titoli e cosi' via. L' A. della nota non ha ritenuto di seguire le tesi del Tribunale per una serie di considerazioni. Nell' individuazione degli interessi protetti dalla normativa valutaria i giudici non hanno colto l' oggetto della tutela, bensi' gli aspetti descrittivi della fattispecie penale. Al contrario si afferma che il legislatore, in una visione unitaria, abbia voluto sanzionare qualsiasi attivita' che comporti un pericolo di danno per l' economia nazionale: a favore di cio' l' espresso accenno contenuto nell' art. 1 comma 5 l. 159/1976, inteso come circostanza aggravante. Il momento della illecita esportazione di capitali e' elemento del piu' ampio delitto di illecita costituzione all' estero di disponibilita' valutaria sul presupposto della identita' dell' oggetto materiale (medesimo bene esportato) e dell' oggetto giuridico, nonche' dell' elemento psicologico. In ragione di cio' non e' possibile ritenere i fatti per cui si procedeva manifestazioni tipiche del c.d. reato eventualmente abituale, ne' tantomeno ritenere sussistente un concorso di reati. A questo proposito assume notevole valore interpretativo il termine "complessivamente" usato dal legislatore, il quale rende irrilevanti, ai fini della configurazione dell' illecito, il numero, la qualita' e la quantita' delle operazioni effettuate, sottesa com' e' l' esistenza di un unico momento volitivo
l. 30 aprile 1976, n. 159
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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