| La sentenza ha cercato di fissare alcuni principi di carattere
generale in tema di applicazione della normativa vigente che regola
il movimento di capitali fuori dei confini nazionali, movimento
fatto, chiaramente, da cittadini italiani residenti nel nostro Paese.
A questo proposito il giudice ha basato le sue conclusioni su dei
precisi presupposti di ricerca, come lo stesso ha esplicitamente
indicato e cioe': la compatibilita' o meno del reato di illecita
costituzione di disponibilita' valutaria all' estero con quello di
illecita esportazione di mezzi di pagamento, valute e titoli di
credito, ove in entrambe le ipotesi vi sia coincidenza di beni; la
individuazione della natura giuridica del delitto di illecita
costituzione all' estero di cui al comma 2 dell' art. 1 della l.
159/1976 e successive modifiche. Le argomentazioni svolte in
sentenza, possono riassumersi nei termini che seguono. E'
incompatibile il reato di illecita costituzione di disponibilita'
valutaria all' estero con quello di illecita esportazione, ove in
entrambe le ipotesi vi sia coincidenza di beni: in questo caso l'
illecita costituzione e' esente da responsabilita' in quanto
post-factum non punibile. La giustificazione di cio' sarebbe
ravvisabile nella diversa finalita' che assumono le norme in
questione, la prima tenderebbe ad evitare il depauperamento illecito
della consistenza nazionale; la seconda avrebbe come scopo quello di
assicurare l' entrata delle disponibilita' valutarie al fine di
arricchire il patrimonio economico nazionale; cosicche', un
impoverimento della nostra economia avrebbe come risultato naturale,
vista l' identita' del valore del bene esportato e di quello che
costituisce la disponibilita' all' estero, un arricchimento di un
altro Paese e, quindi il mancato arricchimento del nostro. Riguardo
il secondo punto si e' ritenuto che i termini usati nelle
disposizioni di legge, facciano intendere come gli illeciti in
questione possano avere sia natura istantanea, sia eventualmente
abituale. A quest' ultima categoria vanno ascritte le condotte degli
imputati, nel caso di specie, in quanto vi e' stata una pluralita' di
rapporti tra i cittadini italiani e gli agenti dell' Istituto di
Credito estero, nonche' la continua naturale evoluzione dei patrimoni
per effetto degli interessi, svalutazione monetaria, dividendi sui
titoli e cosi' via. L' A. della nota non ha ritenuto di seguire le
tesi del Tribunale per una serie di considerazioni. Nell'
individuazione degli interessi protetti dalla normativa valutaria i
giudici non hanno colto l' oggetto della tutela, bensi' gli aspetti
descrittivi della fattispecie penale. Al contrario si afferma che il
legislatore, in una visione unitaria, abbia voluto sanzionare
qualsiasi attivita' che comporti un pericolo di danno per l' economia
nazionale: a favore di cio' l' espresso accenno contenuto nell' art.
1 comma 5 l. 159/1976, inteso come circostanza aggravante. Il momento
della illecita esportazione di capitali e' elemento del piu' ampio
delitto di illecita costituzione all' estero di disponibilita'
valutaria sul presupposto della identita' dell' oggetto materiale
(medesimo bene esportato) e dell' oggetto giuridico, nonche' dell'
elemento psicologico. In ragione di cio' non e' possibile ritenere i
fatti per cui si procedeva manifestazioni tipiche del c.d. reato
eventualmente abituale, ne' tantomeno ritenere sussistente un
concorso di reati. A questo proposito assume notevole valore
interpretativo il termine "complessivamente" usato dal legislatore,
il quale rende irrilevanti, ai fini della configurazione dell'
illecito, il numero, la qualita' e la quantita' delle operazioni
effettuate, sottesa com' e' l' esistenza di un unico momento volitivo
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