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149155
IDG830900259
83.09.00259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Alifuoco Paola
Riflessioni sul bilancio-tipo ed il delitto di false comunicazioni sociali
nota a App. Roma sez. I 14 ottobre 1981
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 713-730
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D312207; D5374
La trattazione mira a chiarire la funzione e le caratteristiche del bilancio-tipo per porre in evidenza la natura puramente interna di quest' ultimo. Per giungere alla soluzione prospettata punto di partenza e' l' analisi degli estremi del reato di false comunicazioni sociali previsto dall' art. 2621 comma 1 c.c. e se queste, in qualche caso, possono essere riscontrabili nell' esposizione dei dati di un bilancio-tipo. Una volta confermata la natura di atto interno della SIP e che i dati in esso contenuti sotto il titolo delle spese non sono destinati a rappresentare o provare una realta' ma una mera supposizione, si e' rilevata la sua diversita' con il bilancio di esercizio e con il budget economico. E' sembrato opportuno analizzare il concetto di comunicazione sociale con le problematiche scaturenti da una sua precisa definizione e con l' applicabilita' generale della norma sulla falsita' in bilancio. Esaminate le differenze tra il bilancio-tipo e gli altri tipi di bilancio e dimostrata la mancata inclusione di tale strumento della SIP nel concetto di comunicazione sociale si e' spostata l' attenzione sull' intera vicenda in esame avvalorando la decisione presa dalla Corte di Appello. A conferma di quanto detto si e' giunti alla conclusione che, per la concretizzazione del reato in esame, non e' sufficiente un' intenzione fraudolenta, essendo la disciplina penale vigente basata su un' etica dell' azione e non dell' intenzione.
art. 2621 n. 1 c.c.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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