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| IDG830900259 | |
| 83.09.00259 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Alifuoco Paola
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| Riflessioni sul bilancio-tipo ed il delitto di false comunicazioni
sociali
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| nota a App. Roma sez. I 14 ottobre 1981
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 3, pt. 2, pag. 713-730
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D312207; D5374
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| La trattazione mira a chiarire la funzione e le caratteristiche del
bilancio-tipo per porre in evidenza la natura puramente interna di
quest' ultimo. Per giungere alla soluzione prospettata punto di
partenza e' l' analisi degli estremi del reato di false comunicazioni
sociali previsto dall' art. 2621 comma 1 c.c. e se queste, in qualche
caso, possono essere riscontrabili nell' esposizione dei dati di un
bilancio-tipo. Una volta confermata la natura di atto interno della
SIP e che i dati in esso contenuti sotto il titolo delle spese non
sono destinati a rappresentare o provare una realta' ma una mera
supposizione, si e' rilevata la sua diversita' con il bilancio di
esercizio e con il budget economico. E' sembrato opportuno analizzare
il concetto di comunicazione sociale con le problematiche scaturenti
da una sua precisa definizione e con l' applicabilita' generale della
norma sulla falsita' in bilancio. Esaminate le differenze tra il
bilancio-tipo e gli altri tipi di bilancio e dimostrata la mancata
inclusione di tale strumento della SIP nel concetto di comunicazione
sociale si e' spostata l' attenzione sull' intera vicenda in esame
avvalorando la decisione presa dalla Corte di Appello. A conferma di
quanto detto si e' giunti alla conclusione che, per la
concretizzazione del reato in esame, non e' sufficiente un'
intenzione fraudolenta, essendo la disciplina penale vigente basata
su un' etica dell' azione e non dell' intenzione.
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| art. 2621 n. 1 c.c.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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