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149158
IDG820600814
82.06.00814 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Mazzarelli Vito
Articolo 38 legge bancaria: alcune questioni interpretative
Temi rom., an. 30 (1981), fasc. 2-3, pt. 1, pag. 212-219
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5374; D312203
L' art. 38 della legge bancaria vieta il compimento di una serie di atti agli amministratori, liquidatori, direttori e membri degli organi di sorveglianza delle aziende indicate dall' art. 5 della stessa legge; gli atti individuati sono quelli che possono produrre un conflitto di interessi con l' azienda. I maggiori problemi sorgono ove si consideri che la norma dispone la valutazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale, prima del compimento dell' operazione, sulla sussistenza in concreto del conflitto di interessi. Secondo l' A., con il proibire ogni operazione non autorizzata nelle debite forme, si e' trascurato il requisito della presenza di un danno; di conseguenza, trattandosi di un divieto assoluto, si configura un reato di pericolo presunto. Questa interpretazione, conclude l' A., ha diretta influenza sul piano civilistico, producendo la nullita' della deliberazione adottata senza il voto unanime del Consiglio di amministrazione o senza il consenso del collegio sindacale.
art. 2624 c.c. art. 38 l. 7 marzo 1938, n. 141
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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