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149162
IDG820601942
82.06.01942 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nobili Massimo
Successione nel tempo di norme sui termini massimi della custodia preventiva e principi costituzionali
nota a C. Cost. 1 febbraio 1982, n. 15
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 9, pt. 1, pag. 2134-2141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6113; D5001; D0402
L' A. sottolinea l' importanza e la novita' delle questioni sottoposte ai giudici della Consulta, da cui e' scaturita la sentenza di rigetto annotata, osservando come essa non desti troppa meraviglia in quanto la Corte si era gia' orientata, in varie occasioni, ad aggirare il chiaro vincolo costituzionale (art. 25 comma 2) posto alla successione nel tempo di norme sulla competenza, ed aveva ripetutamente manifestato un atteggiamento assai netto di adesione per le scelte politiche legislative della c.d. emergenza, mentre proprio l' art. 11 del d.l. 15 dicembre 1979 n. 625 (convertito nella legge n. 15/1980) costituisce un corollario inevitabile di quella strategia normativa contingente che ha condotto, dal 1974 al 1979, ad un prolungamento dei termini massimi di carcerazione cautelare. Svolge tuttavia alcune notazioni di dissenso sulla pronuncia in rassegna, che ritiene contribuisca sempre piu' ad una dissociazione tra prassi e teoria giuridica della custodia preventiva, rilevando altresi' che la concatenazione argomentativa utilizzata dalla sentenza in esame non puo' non suscitare qualche perplessita', e illustra quindi questa sua affermazione.
art. 165 c.p.p. art. 25 comma 2 Cost. l. 6 febbraio 1980, n. 15 art. 11 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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