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149166
IDG820900457
82.09.00457 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
La Greca Giuseppe
La disciplina penitenziaria minorile: inerzia legislativa e innovazioni giurisprudenziali
nota a ord. Trib. Min. Milano 7 agosto 1981 ord. Trib. Min. Torino 9 gennaio 1981 ord. Trib. Min. Milano 28 ottobre 1980 ord. Trib. Min. Milano 16 novembre 1979
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 3, pt. 2, pag. 137-141
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6440
Con le decisioni riportate, i giudici minorili di Milano e di Torino propongono un adattamento della disciplina penitenziaria che parrebbe in contrasto con il dato letterale delle norme. Questo filone giurisprudenziale ha un duplice aspetto. Per un verso, si afferma che il "trattamento rieducativo" previsto dall' art. 13 dell' ordinamento penitenziario nei confronti del minore puo', e anzi deve, essere attuato anche prima che la sentenza di condanna sia divenuta definitiva. Il secondo aspetto che caratterizza il filone giusprudenziale in esame attiene alla dissoluzione di gran parte delle limitazioni previste dall' ordinamento penitenziario in tema di applicabilita' delle misure alternative. Criteri e limiti nel ricorso alle misure alternative vengono in definitiva desunti non dai parametri normativi espressi, ma dalla utilita' che gli interventi possano presentare per un costruttivo reinserimento sociale del minore. La lettura di queste affermazioni puo' risultare a tutta prima sorprendente e frutto di una giurisprudenza di natura pretoria. Una analisi piu' paziente rivela peraltro riferimenti e implicazioni tali da impedire la "liquidazione" delle decisioni come estemporanee trasgressioni di giudici in vena di clemenza.
art. 27 Cost. art. 31 Cost. l. 26 luglio 1975, n. 354 l. 24 novembre 1981, n. 689
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