| La sentenza offre all' A. lo spunto per tentare una considerazione d'
insieme della giurisprudenza in tema di costituzione di parte civile
dei soggetti collettivi, alla luce di due fondamentali criteri-guida
dei quali l' uno - di vago sapore positivistico - consiste nel
suddividere il non esiguo materiale repertato a seconda dei soggetti
considerati, mentre l' altro fissa nel decennio appena trascorso il
periodo oggetto dell' indagine; nel che si compendiano alcune scelte
di metodo intese, per un verso, a cogliere l' importanza
storico-sociale del periodo indicato in ordine alla emersione di
soggetti ed interessi assolutamente non tradizionali; e, per altro
verso, ad orientare in senso tendenzialmente esaustivo il reperimento
del materiale giurisprudenziale, la cui analisi costituisce unico
presupposto accettabile di teoremi e corollari costruttivistici. L'
equazione tra "soggetti emergenti" e interessi nuovi non differisce,
strutturalmente, da quella storicamente intercorsa tra i soggetti
tradizionali dell' ordinamento e diritti dei medesimi; se, infatti,
si prestasse maggiore attenzione al fatto che di veramente nuovo vi
e' la "frattura" di un antico equilibrio tra posizioni soggettive
tradizionali e interessi ad esse sottesi, gia' un punto sarebbe
fissato; laddove, poi, la revisione teorica delle prime, nonche' una
generale riconsiderazione del problema dell' imputazione di esse ai
soggetti che se ne fanno portatori, riuscirebbe probabilmente a
recare il "nuovo" equilibrio tanto disperatamente cercato in
giurisprudenza; la quale, se e' disposta a riconoscere l' esistenza
pura e semplice di interessi superindividuali, incontra difficolta'
insormontabili nell' individuarne i referenti soggettivi e, ancor
prima, il nesso di riferibilita', dibattendosi, infine, tra
formalistici sbarramenti ed errabonde ipotesi di lavoro. E' nell'
ambito descritto che emerge il "ruolo nuovo" assunto dalla
costituzione di parte civile che, da strumento di inserzione dell'
azione civile nel processo penale, fa vela verso altri lidi, laddove
sempre piu' marcata appare la scissione tra soggetto costituito ed
interesse addotto, ovvero laddove riesce arduo financo individuare un
interesse concretamente leso.
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