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| IDG820900465 | |
| 82.09.00465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Gironi Emilio
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| Osservazione a Cass. sez. I pen. 14 maggio 1980
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| Foro it., an. 107 (1982), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 331-336
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D607; D60521; D6053; D62001; D61460; D50123; D5061
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| L' A. esamina, alla luce della giurisprudenza e della dottrina, i
principi enunciati, a proposito di varie questioni, dalla sentenza
annotata. Per il primo principio e' legittima la notificazione al
domicilio eletto in luogo di quello reale dell' avviso al difensore
della data fissata per il dibattimento. Un secondo principio e'
formulato in materia di traduzione nel luogo di celebrazione del
dibattimento dell' imputato detenuto in luogo diverso. Si afferma che
non sono prescritti termini fissi o inderogabili, richiedendosi solo
che essa avvenga con sufficiente tempestivita' in modo che non ne
risulti compromesso il diritto dell' imputato medesimo di predisporre
la propria difesa. Gli altri principi, infine, emergenti dalla
decisione in esame, sempre in relazione a problemi diversi, sono i
seguenti: a) il divieto di assumere come testimoni gli imputati dello
stesso reato o di un reato connesso riguarda solo chi abbia assunto
la qualita' di imputato in senso proprio e non anche chi si trovi in
una situazione potenziale di incriminabilita'; b) non e' ravvisabile
l' attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale in
relazione a motivazioni di carattere ideologico-politico sottese ad
un disegno diretto a realizzare asserite finalita' di giustizia
sociale mediante il ricorso generalizzato alla violenza e non
condiviso in alcun modo dalla coscienza collettiva; c) qualora un
appartenente alle forze di polizia resti vittima del dovere in
conseguenza di un reato l' autore di questo e' obbligato tanto al
risarcimento del danno direttamente subito dai superstiti per effetto
della morte del loro congiunto quanto al rimborso all'
amministrazione dell' interno della somma erogata per legge ai
familiari della vittima. Circa quest' ultima affermazione, in
particolare, l' A. esprime alcune perplessita'.
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| art. 45 c.p.p.
art. 78 c.p.p.
art. 169 c.p.p.
art. 175 c.p.p.
art. 185 c.p.p.
art. 348 c.p.p.
art. 410 c.p.p.
art. 422 c.p.p.
art. 62 c.p.
art. 185 c.p.
r.d. 28 maggio 1931, n. 602
l. 4 agosto 1955, n. 848
l. 28 novembre 1975, n. 624
l. 8 agosto 1977, n. 534
l. 13 agosto 1980, n. 466
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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