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149169
IDG820900465
82.09.00465 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gironi Emilio
Osservazione a Cass. sez. I pen. 14 maggio 1980
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 7-8, pt. 2, pag. 331-336
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D607; D60521; D6053; D62001; D61460; D50123; D5061
L' A. esamina, alla luce della giurisprudenza e della dottrina, i principi enunciati, a proposito di varie questioni, dalla sentenza annotata. Per il primo principio e' legittima la notificazione al domicilio eletto in luogo di quello reale dell' avviso al difensore della data fissata per il dibattimento. Un secondo principio e' formulato in materia di traduzione nel luogo di celebrazione del dibattimento dell' imputato detenuto in luogo diverso. Si afferma che non sono prescritti termini fissi o inderogabili, richiedendosi solo che essa avvenga con sufficiente tempestivita' in modo che non ne risulti compromesso il diritto dell' imputato medesimo di predisporre la propria difesa. Gli altri principi, infine, emergenti dalla decisione in esame, sempre in relazione a problemi diversi, sono i seguenti: a) il divieto di assumere come testimoni gli imputati dello stesso reato o di un reato connesso riguarda solo chi abbia assunto la qualita' di imputato in senso proprio e non anche chi si trovi in una situazione potenziale di incriminabilita'; b) non e' ravvisabile l' attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale in relazione a motivazioni di carattere ideologico-politico sottese ad un disegno diretto a realizzare asserite finalita' di giustizia sociale mediante il ricorso generalizzato alla violenza e non condiviso in alcun modo dalla coscienza collettiva; c) qualora un appartenente alle forze di polizia resti vittima del dovere in conseguenza di un reato l' autore di questo e' obbligato tanto al risarcimento del danno direttamente subito dai superstiti per effetto della morte del loro congiunto quanto al rimborso all' amministrazione dell' interno della somma erogata per legge ai familiari della vittima. Circa quest' ultima affermazione, in particolare, l' A. esprime alcune perplessita'.
art. 45 c.p.p. art. 78 c.p.p. art. 169 c.p.p. art. 175 c.p.p. art. 185 c.p.p. art. 348 c.p.p. art. 410 c.p.p. art. 422 c.p.p. art. 62 c.p. art. 185 c.p. r.d. 28 maggio 1931, n. 602 l. 4 agosto 1955, n. 848 l. 28 novembre 1975, n. 624 l. 8 agosto 1977, n. 534 l. 13 agosto 1980, n. 466
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