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149170
IDG820900467
82.09.00467 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Tonini Paolo
La prerogativa parlamentare ed il proscioglimento nel merito
nota a Trib. Roma ufficio istruzione 31 luglio 1981
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 9, pt. 2, pag. 385-394
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021120; D60016; D60414
Secondo il Tribunale di Roma va prosciolto in istruttoria a norma dell' art. 152 comma 1 c.p.p. il parlamentare per il quale la Camera non abbia ancora concesso l' autorizzazione a procedere, nel caso sussista la prova che egli non ha commesso il fatto. L' A. esamina approfonditamente la questione, alla stregua degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia (anche se non esistono precedenti specifici) nonche' degli insegnamenti della Corte Costituzionale, con riguardo pure al problema collegato se in attesa dell' autorizzazione sia legittimo il compimento di atti istruttori al fine di permettere il proscioglimento del parlamentare inquisito, che il Tribunale ha risolto positivamente, riconoscendo che la sentenza merita apprezzamento in quanto permette di sbloccare una situazione ormai cristallizzata di inerzia nella quale si e' adagiata immotivatamente la prassi giudiziaria; raggiungendo altresi' l' ulteriore effetto di aprire nuove prospettive di alleggerimento del contenzioso in tema di prerogativa parlamentare perche' l' intervento del giudice, pur nei limiti auspicati, puo' ridurre l' inflazione di domande di autorizzazione pendenti in attesa di decisione. Ancor piu' la pronuncia merita apprezzamento perche' fornisce l' occasione per tracciare una diversa ricostruzione interpretativa di un istituto assai discusso nei suoi presupposti teorici e nei suoi effetti di degenerazione del sistema. Ove tali effetti vengano contenuti da un lato attraverso l' abbandono della tendenza a negare l' autorizzazione (o comunque a ritardarla) per fatti di reato prettamente privati e, da un altro lato, permettendo che nel processo penale sia riconosciuto il diritto dell' imputato ad essere sentito e ad ottenere il proscioglimento nel merito, e' prevedibile che venga meno una qualche parte dei motivi di perplessita' sorti nei confronti di quello che e' stato definito un "relitto storico" e che puo', forse, essere ricondotto ad una corretta dialettica tra i poteri dello Stato.
art. 68 Cost. art. 15 c.p.p. art. 152 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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