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149172
IDG820900481
82.09.00481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Spiazzi Dante
Ricorso della parte civile avverso sentenza d' assoluzione dell' imputato in primo grado e concreta individuazione del giudice civile competente in sede di rinvio
nota a Cass. sez. VI pen. 2 aprile 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 83-88
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D63024; D6354; D40220; D40221
Annullata una sentenza penale unicamente per quanto attiene alle disposizioni che concernono l' azione civile, si crea una separazione fra il giudizio civile e il giudizio penale: quest' ultimo rimane definitivamente chiuso, e il giudizio gia' instaurato per il risarcimento dei danni o le restituzioni continua, col giudizio di rinvio conseguente alla decisione della Corte di Cassazione, in un processo divenuto unico. Bisogna vedere, qual e' - concretamente - il giudice civile di appello davanti a cui la causa deve essere riassunta dopo il rinvio disposto ex art. 541 c.p.p.. I criteri da adottare in proposito vanno desunti, trattandosi di prosecuzione d' un giudizio civile, dalle norme del codice di diritto civile. Il giudice sara' sempre un giudice d' appello competente per territorio e per valore. Quanto alla competenza per valore, bisognera' determinare il valore della causa in base al contenuto della domanda di risarcimento dei danni o di restituzione formulata al momento della costituzione di parte civile. Ove la parte non abbia determinato l' ammontare dei danni richiesti e si sia limitata a chiedere genericamente la condanna dell' imputato al risarcimento con riserva di liquidazione in separato giudizio, e' necessario fare riferimento all' art. 14 c.p.c., secondo cui in mancanza di precisa indicazione della somma richiesta la causa si presume di competenza del giudice adito salvo che il convenuto non contesti, nella prima difesa, il valore presunto. Circa la competenza territoriale, versandosi in tema di obbligazioni, la parte danneggiata ha facolta' di scegliere fra il foro generale previsto all' art. 18 ed il foro facoltativo previsto nell' art. 20 c.p.c..
art. 14 c.p.c. art. 18 c.p.c. art. 20 c.p.c. art. 195 c.p.p. art. 541 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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