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| IDG820900481 | |
| 82.09.00481 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Spiazzi Dante
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| Ricorso della parte civile avverso sentenza d' assoluzione dell'
imputato in primo grado e concreta individuazione del giudice civile
competente in sede di rinvio
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| nota a Cass. sez. VI pen. 2 aprile 1980
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 83-88
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D63024; D6354; D40220; D40221
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| Annullata una sentenza penale unicamente per quanto attiene alle
disposizioni che concernono l' azione civile, si crea una separazione
fra il giudizio civile e il giudizio penale: quest' ultimo rimane
definitivamente chiuso, e il giudizio gia' instaurato per il
risarcimento dei danni o le restituzioni continua, col giudizio di
rinvio conseguente alla decisione della Corte di Cassazione, in un
processo divenuto unico. Bisogna vedere, qual e' - concretamente - il
giudice civile di appello davanti a cui la causa deve essere
riassunta dopo il rinvio disposto ex art. 541 c.p.p.. I criteri da
adottare in proposito vanno desunti, trattandosi di prosecuzione d'
un giudizio civile, dalle norme del codice di diritto civile. Il
giudice sara' sempre un giudice d' appello competente per territorio
e per valore. Quanto alla competenza per valore, bisognera'
determinare il valore della causa in base al contenuto della domanda
di risarcimento dei danni o di restituzione formulata al momento
della costituzione di parte civile. Ove la parte non abbia
determinato l' ammontare dei danni richiesti e si sia limitata a
chiedere genericamente la condanna dell' imputato al risarcimento con
riserva di liquidazione in separato giudizio, e' necessario fare
riferimento all' art. 14 c.p.c., secondo cui in mancanza di precisa
indicazione della somma richiesta la causa si presume di competenza
del giudice adito salvo che il convenuto non contesti, nella prima
difesa, il valore presunto. Circa la competenza territoriale,
versandosi in tema di obbligazioni, la parte danneggiata ha facolta'
di scegliere fra il foro generale previsto all' art. 18 ed il foro
facoltativo previsto nell' art. 20 c.p.c..
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| art. 14 c.p.c.
art. 18 c.p.c.
art. 20 c.p.c.
art. 195 c.p.p.
art. 541 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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