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149173
IDG820900482
82.09.00482 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Trocchio Giuseppe
Scarcerazione automatica e giudizio direttissimo
nota a Cass. sez. I pen. 11 ottobre 1979
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 88-91
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61140; D6250; D04010
Nel disciplinare l' istituto della scarcerazione automatica per decorrenza dei termini massimi di custodia preventiva, l' art. 272 c.p.p. nulla espressamente dice a proposito dei termini operanti nel caso di procedimento con rito direttissimo. Il rilevato "silenzio" del legislatore pone all' interprete la seguente alternativa: "o si riconosce che la lacuna normativa costituisce una palese violazione dell' art. 13 Cost., o si ritiene che si debbano estendere al giudizio de quo i termini previsti per il procedimento ordinario". Nella decisione che si annota, la Suprema Corte ha preferito la seconda soluzione, confermando l' indirizzo giurisprudenziale gia' manifestato in precedenza, ma riproponendo taluni motivi di perplessita' che risultano collegati proprio al tipo di soluzione adottata. Dopo la fase dell' istruzione, il protrarsi dello stato di carcerazione preventiva si fonda su di un provvedimento che, in quanto basato sulla valutazione degli elementi di prova esistenti a carico dell' imputato, consolida l' ipotesi accusatoria, giustificando l' ulteriore limitazione della liberta' personale. Cosa, questa, che non si verifica nell' ambito del giudizio direttissimo. Si deve concludere pertanto che, attraverso la previsione del medesimo termine per il giudizio instaurato a seguito di presentazione dell' imputato all' udienza e per quello preceduto da una fase istruttoria, si realizza la sottrazione, in danno all' imputato giudicato per direttissima, della garanzia dello sbarramento rappresentato dal provvedimento di chiusura dell' istruzione, il quale deve intervenire, per consentire il mantenimento della misura restrittiva della liberta' personale, non oltre la meta' del termine globale fissato per il giudizio di primo grado cui si procede previa istruzione formale.
art. 272 c.p.p. art. 13 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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