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149178
IDG820900491
82.09.00491 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nappi Aniello
Documenti pubblici e delitti di falso
nota a Cass. sez. un. pen. 10 ottobre 1981 Cass. sez. V pen. 13 novembre 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 193-200
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30820; D51521; D51522; D1200
Il concetto di atto pubblico in senso stretto viene definito quale residuale rispetto agli "atti pubblici fidefacenti", ai "certificati", alle "autorizzazioni amministrative" e agli "attestati del contenuto di atti", in senso ampio come documento redatto dal Pubblico Ufficiale e dall' incaricato di un pubblico servizio. La distinzione rileva ai fini dell' individuazione tra gli atti di cui all' art. 476 comma 1 c.p. e il 476 comma 2 c.p., ovvero le ipotesi previste dagli artt. 477, 480 e 478 ultimo comma c.p.. Quanto alla differenza tra atto pubblico e certificato, esistono tre indirizzi giurisprudenziali: il primo che si riferisce agli effetti dichiarativi o costitutivi dell' atto; il secondo che considera l' oggetto dell' atto, a secondo che appartenga alla sfera di attivita' o di percezione del pubblico ufficiale ovvero non vi appartenga; il terzo che combina i due criteri detti. Quanto alle distinzioni tra atti pubblici fidefacenti e no, dottrina e giurisprudenza prevalenti affermano che l' atto pubblico di fede privilegiata e' quello di cui agli artt. 2699 e 2700 c.c. e viene redatto nell' esercizio di una "speciale funzione di pubblica certificazione". La sentenza delle sezioni unite annotata, inoltre, ribadisce la distinzione tra il concetto civilistico di atto pubblico e quello penalistico. Si puo' dire in conclusione che sono atti fidefacenti soltanto quelli di certezza legale che, in virtu' di una specifica previsione normativa, impongono sul piano sostanziale di assumere per certi i fatti in essi rappresentati.
art. 2699 c.c. art. 2700 c.c. art. 476 c.p. art. 477 c.p. art. 478 c.p. art. 479 c.p. art. 480 c.p. art. 487 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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