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149179
IDG820900493
82.09.00493 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Gaito Alfredo
Latitanza e dichiarazione di contumacia
nota a App. Lecce 18 novembre 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 5, pt. 2, pag. 233-236
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6241; D61129
La latitanza, se non costituisce piu' per il diritto vigente una condizione gravatoria per l' imputato, costituisce tuttavia uno stato di illegittimita'. Se la latitanza perdura anche al momento dell' inizio del dibattimento, non e' necessaria, ne' a forziori determina nullita' la omissione, la pronuncia della dichiarazione di contumacia. La soluzione ora prospettata del giudice d' appello non pare condivisibile. L' equivoco e' evidente, posto che la situazione di latitanza denota unicamente il volontario sottrarsi alla cattura ovvero alla carcerazione ma non incide sulla disciplina della costituzione del rapporto processuale dibattimentale. L' art. 498 c.p.p. non stabilisce alcuna presunzione legale di contumacia a carico dell' imputato latitante. Ogni altra interpretazione si risolverebbe nel recupero di una concezione vessatoria della latitanza.
art. 498 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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