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149180
IDG820900496
82.09.00496 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Sottani Sergio
Incriminazione per falsa testimonianza e capacita' a testimoniare
nota a Cass. sez. VI pen. 15 ottobre 1980
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 263-266
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61460; D51204; D6022; D62155; D61468
Nella massima in esame, si e' escluso che un soggetto, incriminato per falsa testimonianza e in seguito prosciolto, per ritrattazione, non possa poi essere assunto quale testimone in virtu' del divieto posto dall' art. 348 comma 3 c.p.p., nei confronti degli imputati dello stesso reato o di un reato connesso. Secondo la Corte, gli artt. 359, 435 e 458 c.p.p. sottraggono il procedimento contro il testimone menzognero alle regole generali operanti in materia di connessione ed in specie alla connessione "probatoria" o "strumentale" ai sensi dell' art. 45 n. 4 c.p.p.. La l. 534/1977, da una parte ha modificato il regime della connessione, inserendo nel codice di rito l' art. 48 bis, mentre dall' altra ha introdotto gli artt. 348 bis e 450 bis, che disciplinano l' interrogatorio "libero" di imputati di reati connessi, nei cui confronti si proceda separatamente. A tal riguardo, la Corte, aderendo a precedenti statuizioni, ha ritenuto che l' art. 348 bis non ha reso "piu' rigorosa" la preclusione dell' art. 348 comma 3, ma ha ridimensionato l' istituto della connessione con il riconoscimento del valore probatorio dell' interrogatorio di persone imputate di reati connessi e giudicate in separati procedimenti.
art. 372 c.p. art. 376 c.p. art. 45 n. 4 c.p.p. art. 48 bis c.p.p. art. 348 comma 3 c.p.p. art. 348 bis c.p.p. art. 359 c.p.p. art. 435 c.p.p. art. 450 bis c.p.p. art. 458 c.p.p. l. 8 agosto 1977, n. 534
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