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149209
IDG830900003
83.09.00003 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pietroni Nazzareno
Traslazione di responsabilita' penale: incidenza della cessione di attivita' commerciale e rilevanza della figura del preposto
nota a Trib. Roma 18 novembre 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 921-929
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50105; D74462; D541; D312114; D51856; D50103
L' A. condivide la tesi secondo cui la cessione da parte del rappresentante legale di una societa' in nome collettivo, di una attivita' sociale normativamente regolata, non esonera questi da responsabilita' penale per gli eventi dannosi, causalmente connessi a sue azioni od omissioni colpose, avvenuti successivamente alla cessione, qualora non siano stati rispettati gli adempimenti civili e amministrativi idonei a perfezionare la cessione stessa. Si rileva che il rappresentante legale e' organo esponenziale della societa' in nome collettivo: tenuto conto del carattere personale della societa', su di esso gravano, specie se la societa' e' di piccole dimensioni, gli obblighi che in materia di sicurezza del lavoro incombono all' imprenditore. Il rappresentante legale e' percio' penalmente responsabile degli eventi dannosi causalmente connessi alla condotta colposa tenuta nell' espletamento delle sue mansioni. La responsabilita' penale, nella specie, non puo' essere traslata attraverso la cessione di una attivita' sociale, quando tale cessione e' inidonea a trasferire civilmente e amministrativamente i beni e la titolarita' della concessione a questi relativa. Si rileva inoltre che non e' esente da responsabilita' penale, sotto la specie della colpa, il rappresentante legale di una societa' in nome collettivo, il quale abbia affidato la gestione di una attivita' pericolosa, e l' apprestamento delle relative misure di sicurezza, a un preposto sprovvisto della qualificazione necessaria per il particolare settore
art. 47 c.p. art. 4 d.p.r. 27 aprile 1955, n. 547 art. 2087 c.c.
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