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| IDG830900004 | |
| 83.09.00004 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Goldoni Umberto
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| Il turbamento dell' ordine pubblico nell' art. 656 c.p.
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| nota a Trib. Roma 15 ottobre 1981
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 4-5, pt. 2, pag. 930-935
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D52002; D542; D04017
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| La nota alla sentenza del Tribunale di Roma affronta la tematica
relativa all' attuale accezione che deve essere data al concetto di
"turbamento dell' ordine pubblico", contenuto nell' art. 656 c.p..
Partendo dall' analisi della dottrina e della giurisprudenza della
Corte di Cassazione, si evidenzia come nell' evolversi della
problematica, tale concetto abbia assunto connotazioni ben diverse da
quelle che erano alla base della formulazione della norma, quali
evidenziate nei lavori preparatori e nella relazione del
Guardasigilli. Si pone poi nel dovuto risalto l' importanza dell'
interpretazione adeguatrice fatta propria dalla Corte Costituzionale,
che in piu' sentenze ha affrontato il problema della
costituzionalita' dell' art. 656. L' autorevole intervento della
Corte Costituzionale ha infatti chiarito i limiti entro i quali la
norma suddetta puo' vivere nell' ordinamento, sottolineando che solo
ove il concetto di ordine pubblico venga inteso come ordine legale
sul quale poggia la convivenza sociale -quale scaturito dall'
adozione del sistema costituzionale vigente- il reato di
pubblicazione di notizie false puo' continuare ad esistere
legittimamente. Tanto premesso, viene sottolineato come sia demandato
al giudice che tale norma deve applicare in concreto, di valutare
alla stregua di una interpretazione costituzionalmente corretta i
singoli casi sottoposti al suo esame. Corretto canone ermeneutico al
riguardo deve essere considerata tutta la giurisprudenza
costituzionale formatasi sul punto, vista in una prospettiva di mutuo
completamento, si' da poterne trarre un compiuto insegnamento, alla
stregua della coesistenza dei diversi beni costituzionali che devono
coesistere in una materia siffatta.
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| art. 21 Cost.
art. 656 c.p.
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