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149213
IDG830900041
83.09.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Montanara Giuseppe
Autorizzazione a procedere e sentenza istruttoria di proscioglimento ex art. 152 c.p.p.
nota a Trib. Roma ufficio istruzione 31 luglio 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1266-1270
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D021120; D60016; D60310; D60414; D6126
La pronuncia dell' Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma affronta un problema interessante e scarsamente considerato sia in dottrina che in giurisprudenza: si tratta della possibilita', per il giudice istruttore, di emettere sentenza di non doversi procedere ex art. 152 c.p.p. nei confronti di un membro del Parlamento senza previa autorizzazione del ramo del Parlamento cui l' inquisito appartiene, qualora risultino evidenti le prove della sua innocenza, ovvero manchino del tutto quelle della sua colpevolezza. Si deve ritenere, con la dottrina piu' informata, che l' autorizzazione a procedere riveste natura di condizione di proseguibilita' della azione penale, la quale ben puo' essere promossa prima della concessione dell' autorizzazione, ed a maggior ragione puo' essere validamente costituito il rapporto processuale preliminare; infatti ai sensi dell' art. 15 c.p.p. l' autorizzazione e' richiesta non per il promovimento dell' azione penale, ma solo per l' emissione di un mandato, consentendo persino l' arresto in flagranza, sia pure seguito dalla successiva, immediata richiesta di autorizzazione. L' autorizzazione a procedere, quindi, dal punto di vista dell' organo da cui promana e' un atto amministrativo, dal punto di vista della sua influenza processuale e', invece, un negozio dispositivo, e costituisce un ostacolo alla prosecuzione della azione penale. Pertanto deve essere possibile, per il giudice, porre in essere atti istruttori anche in assenza di autorizzazione, valutando la rilevanza e la fondatezza dell' imputazione, e qualora dagli atti di causa risulti manifesta la non colpevolezza del parlamentare inquisito, egli non puo' che proscioglierlo ai sensi dell' art. 152 c.p.p.. La preclusione per i giudici di emettere una decisione di merito, rappresenterebbe una palese violazione dell' art. 24 Cost., giacche' la posizione del parlamentare indicato come reo in una qualunque "notitia criminis", non puo' che essere quella di imputato, ai sensi dell' art. 78 c.p.p..
art. 24 Cost. art. 68 Cost. art. 15 c.p.p. art. 78 c.p.p. art. 152 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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