| La pronuncia dell' Ufficio Istruzione del Tribunale di Roma affronta
un problema interessante e scarsamente considerato sia in dottrina
che in giurisprudenza: si tratta della possibilita', per il giudice
istruttore, di emettere sentenza di non doversi procedere ex art. 152
c.p.p. nei confronti di un membro del Parlamento senza previa
autorizzazione del ramo del Parlamento cui l' inquisito appartiene,
qualora risultino evidenti le prove della sua innocenza, ovvero
manchino del tutto quelle della sua colpevolezza. Si deve ritenere,
con la dottrina piu' informata, che l' autorizzazione a procedere
riveste natura di condizione di proseguibilita' della azione penale,
la quale ben puo' essere promossa prima della concessione dell'
autorizzazione, ed a maggior ragione puo' essere validamente
costituito il rapporto processuale preliminare; infatti ai sensi
dell' art. 15 c.p.p. l' autorizzazione e' richiesta non per il
promovimento dell' azione penale, ma solo per l' emissione di un
mandato, consentendo persino l' arresto in flagranza, sia pure
seguito dalla successiva, immediata richiesta di autorizzazione. L'
autorizzazione a procedere, quindi, dal punto di vista dell' organo
da cui promana e' un atto amministrativo, dal punto di vista della
sua influenza processuale e', invece, un negozio dispositivo, e
costituisce un ostacolo alla prosecuzione della azione penale.
Pertanto deve essere possibile, per il giudice, porre in essere atti
istruttori anche in assenza di autorizzazione, valutando la rilevanza
e la fondatezza dell' imputazione, e qualora dagli atti di causa
risulti manifesta la non colpevolezza del parlamentare inquisito,
egli non puo' che proscioglierlo ai sensi dell' art. 152 c.p.p.. La
preclusione per i giudici di emettere una decisione di merito,
rappresenterebbe una palese violazione dell' art. 24 Cost., giacche'
la posizione del parlamentare indicato come reo in una qualunque
"notitia criminis", non puo' che essere quella di imputato, ai sensi
dell' art. 78 c.p.p..
| |