| 149214 | |
| IDG830900043 | |
| 83.09.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Simonetti Adriano
| |
| Danno all' economia nazionale e coscienza dell' illiceita' nei reati
valutari
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| nota a Trib. Bolzano 2 marzo 1981
| |
| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1281-1286
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D538; D61401; D61400
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| L' A., annotando la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in
materia di riesportazione di valuta da parte di non residenti,
commenta criticamente la posizione di quella Corte sul carattere non
autorizzatorio del modulo V2, quale documento di legittimazione per
la riesportazione della valuta a suo tempo importata. Osserva l' A.
che tale modulo, a seguito del d.m. 7 agosto 1978, e successivamente
in maniera piu' precisa del d.m. 12 marzo 1981, assume i requisiti
sostanziali di una vera e propria autorizzazione, come autorevolmente
sostenuto dalla Suprema Corte in una sua sentenza del 1979. L'
affermata "sostanzialita'" di questo documento fa venir meno ogni
discussione, per altri versi legittima, sul suo valore probatorio
assoluto o relativo. Sotto quest' ultimo aspetto ritiene l' A. che l'
eccepita assolutezza contrasterebbe con il fondamentale principio del
libero convincimento del giudice e quindi della liberta' di
acquisizione delle prove, in applicazione all' art. 308 c.p.p..
Affrontando poi la questione della necessaria "lesivita'" dei reati
valutari, di cui si e' fatto interprete il Tribunale di Bolzano nell'
annotata sentenza, osserva l' A. che i reati in discorso sono di per
se' dannosi per la gestione valutaria e questo perche' le operazioni
sottostanti, in quanto realizzate clandestinamente, finiscono per non
essere oggetto di rilevazione da parte delle Autorita' monetarie. E
proprio questa loro mancata memorizzazione determina una carenza di
informazioni per le Autorita' preposte alle fondamentali scelte di
politica economica, e l' impossibilita' per le stesse di avere un
quadro esatto dei flussi e deflussi da e per l' estero, al fine di
adottare le opportune misure al riguardo. In questo senso sottolinea
l' A. il particolare rilievo "politico" che hanno i reati valutari e
quindi il maggiore rigore repressivo cui vanno incontro rispetto ad
altri analoghi reati economici.
| |
| art. 1 l. 30 aprile 1976, n. 159
art. 308 c.p.p.
d.m. 7 agosto 1978
d.m. 12 marzo 1981
| |
| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
| |