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149214
IDG830900043
83.09.00043 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Simonetti Adriano
Danno all' economia nazionale e coscienza dell' illiceita' nei reati valutari
nota a Trib. Bolzano 2 marzo 1981
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1281-1286
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538; D61401; D61400
L' A., annotando la sentenza emessa dal Tribunale di Bolzano in materia di riesportazione di valuta da parte di non residenti, commenta criticamente la posizione di quella Corte sul carattere non autorizzatorio del modulo V2, quale documento di legittimazione per la riesportazione della valuta a suo tempo importata. Osserva l' A. che tale modulo, a seguito del d.m. 7 agosto 1978, e successivamente in maniera piu' precisa del d.m. 12 marzo 1981, assume i requisiti sostanziali di una vera e propria autorizzazione, come autorevolmente sostenuto dalla Suprema Corte in una sua sentenza del 1979. L' affermata "sostanzialita'" di questo documento fa venir meno ogni discussione, per altri versi legittima, sul suo valore probatorio assoluto o relativo. Sotto quest' ultimo aspetto ritiene l' A. che l' eccepita assolutezza contrasterebbe con il fondamentale principio del libero convincimento del giudice e quindi della liberta' di acquisizione delle prove, in applicazione all' art. 308 c.p.p.. Affrontando poi la questione della necessaria "lesivita'" dei reati valutari, di cui si e' fatto interprete il Tribunale di Bolzano nell' annotata sentenza, osserva l' A. che i reati in discorso sono di per se' dannosi per la gestione valutaria e questo perche' le operazioni sottostanti, in quanto realizzate clandestinamente, finiscono per non essere oggetto di rilevazione da parte delle Autorita' monetarie. E proprio questa loro mancata memorizzazione determina una carenza di informazioni per le Autorita' preposte alle fondamentali scelte di politica economica, e l' impossibilita' per le stesse di avere un quadro esatto dei flussi e deflussi da e per l' estero, al fine di adottare le opportune misure al riguardo. In questo senso sottolinea l' A. il particolare rilievo "politico" che hanno i reati valutari e quindi il maggiore rigore repressivo cui vanno incontro rispetto ad altri analoghi reati economici.
art. 1 l. 30 aprile 1976, n. 159 art. 308 c.p.p. d.m. 7 agosto 1978 d.m. 12 marzo 1981
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