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149215
IDG830900044
83.09.00044 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrina Gabriele
Delitto di partecipazione a banda armata e concedibilita' della liberta' provvisoria
nota a ord. Trib. Torino ufficio istruzione 13 settembre 1980
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 6, pt. 2, pag. 1300-1303
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5103; D61150; D542
Il delitto di partecipazione a banda armata non rientra quoad poenam (art. 306 comma 2 c.p.) nell' ambito di operativita' dell' art. 253 c.p.p. (cattura obbligatoria), sicche' all' autore di tale fattispecie criminosa e' concedibile la liberta' provvisoria. Non e' ipotizzabile, d' altro canto, il divieto prefigurato dall' art. 8 comma 1 d.l. 625/1979, convertito con modificazioni nella l. 15/1980, atteso che l' aggravante comminata per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell' ordine democratico non e' applicabile, essendo riconducibile ad un concetto molto generico, ai delitti commessi prima dell' entrata in vigore del citato d.l. 625/1979 e, cioe', in un periodo in cui tali finalita' non erano state giuridicamente espresse. Ne' puo' discendere il divieto di liberta' provvisoria per il delitto in esame dall' art. 8 comma 2 l. 15/1980, atteso che per l' art. 165 ter c.p.p., nel cui ambito di previsione rientra l' art. 306 c.p., la cattura obbligatoria e' prevista soltanto per l' ipotesi di costituzione od organizzazione di banda armata e non anche per l' ipotesi di mera partecipazione.
art. 306 comma 2 c.p. art. 165 ter c.p.p. art. 253 c.p.p. art. 8 comma 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 art. 8 comma 2 l. 6 febbraio 1980, n. 15
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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