| 149223 | |
| IDG820601554 | |
| 82.06.01554 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
| |
| Grilli Luigi
| |
| Tutela penale del collocamento obbligatorio
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dir. lav., an. 56 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 46-66
| |
| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
| |
| D730; D541
| |
| | |
| | |
| | |
| | |
| Dopo aver esaminato i profili costituzionali in materia di
collocamento obbligatorio e le fattispecie penali, l' A. affronta il
problema della individuazione del soggetto attivo del reato in caso
di omessa comunicazione all' Ufficio provinciale del lavoro delle
notizie stabilite dalla legge. Poiche' sono obbligati alle assunzioni
i datori di lavoro da cui dipendano piu' di 35 lavoratori, l'
indagine si sposta sul computo dei dipendenti ai fini del quorum
indicato dalla norma; per tale computo, sostiene l' A., si dovra' far
riferimento all' unitarieta' dell' azienda, anche in caso di
dislocazione territoriale di una o piu' unita' produttive. Esaminate
le fattispecie dell' omessa richiesta e dell' omessa assunzione, l'
A. conclude la propria indagine con alcune considerazioni in materia
di esonero dall' obbligo di assunzione. L' atto amministrativo con
cui l' esonero e' concesso fa venir meno il precetto penale, ma
certamente la mera possibilita' di essere esonerato non incide
minimamente su un eventuale illecito penale del datore di lavoro.
| |
| l. 2 aprile 1968, n. 482
l. 24 novembre 1981, n. 689
| |
| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
| |