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149226
IDG830800041
83.08.00041 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Pisani Attilio
Profili costituzionali dell' amnistia
Parlamento, an. 27 (1981), fasc. 11-12, pag. 8
D02115; D50411; D64040; D0400; D50422
A differenza della grazia, che puo' ritenersi "la sentenza di una giurisdizione d' eccezione", l' amnistia deve avere la natura giuridica di una norma di legge. Di conseguenza, titolare di tale potere e' il Parlamento. Poiche' l' amnistia non si applica ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione, parte della dottrina ha sostenuto l' illegittimita' dei provvedimenti di clemenza per contrasto con l' art. 3 della Costituzione. L' A. auspica che le Camere usino il potere di amnistia nel modo piu' ragionevole possibile, poiche' l' intervento della Corte Costituzionale in materia di clemenza creerebbe delle disparita' di trattamento.
art. 3 Cost. art. 25 Cost.
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