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149229
IDG830900063
83.09.00063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Orlandi Renzo
Mandato di cattura obbligatorio e poteri del giudice di appello in caso di proscioglimento in primo grado
nota a Cass. sez. I pen. 2 dicembre 1981
Foro it., an. 107 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 474-480
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61124; D6113; D6341; D6225
L' A. dissente dalla decisione della Corte di Cassazione, secondo la quale deve essere ripristinato lo stato di custodia preventiva nei confronti dell' imputato che, scarcerato a seguito di assoluzione in primo grado da reato per il quale e' obbligatoria l' emissione del mandato di cattura, venga condannato in appello per lo stesso reato. Definito il quadro di competenze funzionali dell' organo di secondo grado, in ordine all' esercizio del potere di cattura, l' A. illustra gli argomenti che lo portano a contrastare con la sentenza annotata. In primo luogo occorre tener distinto l' obbligo di disporre la custodia a seguito di scarcerazione automatica, da quello di emettere il mandato di cattura ai sensi degli artt. 252 e 253 c.p.p.. L' art. 253 c.p.p. puo' si' trovare applicazione anche ad istruttoria conclusa, ma solo eccezionalmente: quando non vi sia stato o non sia stato possibile l' intervento del giudice istruttore. Tale potere puo' peraltro essere esercitato soltanto nel corso del giudizio di primo grado. Conseguentemente e' da escludere l' applicabilita' di tale norma nel giudizio di appello e successivamente ad esso.
art. 252 c.p.p. art. 253 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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