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| IDG830900063 | |
| 83.09.00063 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Orlandi Renzo
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| Mandato di cattura obbligatorio e poteri del giudice di appello in
caso di proscioglimento in primo grado
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| nota a Cass. sez. I pen. 2 dicembre 1981
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| Foro it., an. 107 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 474-480
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D61124; D6113; D6341; D6225
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| L' A. dissente dalla decisione della Corte di Cassazione, secondo la
quale deve essere ripristinato lo stato di custodia preventiva nei
confronti dell' imputato che, scarcerato a seguito di assoluzione in
primo grado da reato per il quale e' obbligatoria l' emissione del
mandato di cattura, venga condannato in appello per lo stesso reato.
Definito il quadro di competenze funzionali dell' organo di secondo
grado, in ordine all' esercizio del potere di cattura, l' A. illustra
gli argomenti che lo portano a contrastare con la sentenza annotata.
In primo luogo occorre tener distinto l' obbligo di disporre la
custodia a seguito di scarcerazione automatica, da quello di emettere
il mandato di cattura ai sensi degli artt. 252 e 253 c.p.p.. L' art.
253 c.p.p. puo' si' trovare applicazione anche ad istruttoria
conclusa, ma solo eccezionalmente: quando non vi sia stato o non sia
stato possibile l' intervento del giudice istruttore. Tale potere
puo' peraltro essere esercitato soltanto nel corso del giudizio di
primo grado. Conseguentemente e' da escludere l' applicabilita' di
tale norma nel giudizio di appello e successivamente ad esso.
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| art. 252 c.p.p.
art. 253 c.p.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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