| In un momento particolarmente movimentato della giurisdizione della
Corte dei Conti, che rivendica una completa autonomia del giudizio di
danno da reato rispetto al giudizio penale e rivendica a se' anche il
risarcimento del danno per lesione di interessi collettivi ecologici,
si puo' leggere con speciale interesse la ben motivata sentenza delle
sezioni unite civili della Corte Suprema nella quale si affermano
alcuni principi di estrema importanza: 1) il Procuratore Generale
della Corte dei Conti non e' parte davanti alla Corte di Cassazione,
ma e' rappresentato, come organo del Pubblico Ministero, dal
Requirente avanti la Suprema Corte; 2) la Corte dei Conti ha una
giurisdizione generale contabile estensibile agli enti pubblici
diversi dallo Stato; 3) la giurisdizione della Corte dei Conti va
esclusa in relazione agli enti pubblici economici, con riguardo alle
attivita' che si collocano nell' ambito dell' esercizio
imprenditoriale, che e' proprio di tali enti. Questi concetti devono
essere segnalati perche' coinvolgono implicitamente, risolvendolo con
esattezza, il problema della natura della attivita' bancaria, sia
essa svolta da banche pubbliche sia essa svolta da banche private. Le
sezioni unite civili si pongono, cosi', in netto contrasto con le
sezioni unite penali, che hanno considerato incaricati di pubblico
servizio anche i dipendenti delle banche private, qualificando in
genere l' attivita' bancaria come servizio pubblico.
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