Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149230
IDG830900083
83.09.00083 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Nuvolone Pietro
Limiti della giurisdizione della Corte dei Conti e attivita' bancaria
osservazione a Cass. sez. un. civ. 26 novembre 1981
Indice pen., an. 16 (1982), fasc. 2, pag. 326-328
D1406; D537; D1540
In un momento particolarmente movimentato della giurisdizione della Corte dei Conti, che rivendica una completa autonomia del giudizio di danno da reato rispetto al giudizio penale e rivendica a se' anche il risarcimento del danno per lesione di interessi collettivi ecologici, si puo' leggere con speciale interesse la ben motivata sentenza delle sezioni unite civili della Corte Suprema nella quale si affermano alcuni principi di estrema importanza: 1) il Procuratore Generale della Corte dei Conti non e' parte davanti alla Corte di Cassazione, ma e' rappresentato, come organo del Pubblico Ministero, dal Requirente avanti la Suprema Corte; 2) la Corte dei Conti ha una giurisdizione generale contabile estensibile agli enti pubblici diversi dallo Stato; 3) la giurisdizione della Corte dei Conti va esclusa in relazione agli enti pubblici economici, con riguardo alle attivita' che si collocano nell' ambito dell' esercizio imprenditoriale, che e' proprio di tali enti. Questi concetti devono essere segnalati perche' coinvolgono implicitamente, risolvendolo con esattezza, il problema della natura della attivita' bancaria, sia essa svolta da banche pubbliche sia essa svolta da banche private. Le sezioni unite civili si pongono, cosi', in netto contrasto con le sezioni unite penali, che hanno considerato incaricati di pubblico servizio anche i dipendenti delle banche private, qualificando in genere l' attivita' bancaria come servizio pubblico.
l. 20 marzo 1975, n. 70
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati