| Immediata occasione di questo tentativo d' indagine dottrinale e'
stata un' originale pronuncia pretorile senza precedenti specifici,
che riconosce la legittimita' - in un procedimento a carico di
amministratori comunali imputati di avere omesso l' adempimento di
doveri funzionali - della costituzione di parte civile di un
consigliere comunale nella sua qualita' "di cittadino elettore da un
lato e di rappresentante degli interessi della collettivita' dall'
altro....". La presente disamina si sviluppa in una prima fase, non
priva di necessari collegamenti sistematici, ed in un certo senso
"propedeutica" al tema della legittimazione a costituirsi parte
civile, tendente ad enucleare ed esattamente individuare il bene
giuridico tutelato dalla norma che incrimina le omissioni di atti d'
ufficio. Quindi, in relazione alla rilevanza e alle difficolta' del
problema affrontato dalla sentenza considerata, l' A. presume che
esso potrebbe trovare uno spiraglio soltanto in una presa di
posizione del legislatore. Non pare del tutto inopportuno, percio',
ammettere, de iure condendo, la costituzione di parte civile di
associazioni o gruppi esponenziali esclusivamente sulla base di un'
emananda legge che precisamente e perentoriamente ne stabilisca i
termini ed i requisiti creando, per cosi' dire, uno speciale rapporto
di rappresentanza delle persone offese, che, gia' implicitamente
accettato dall' art. 22 c.p.p., potrebbe essere riconsacrato nel
futuro codice di rito, con l' esplicito intento di ottenere una piu'
diffusa tutela degli interessi dei singoli che, lesi, non abbiano
ritenuto di doversi o di potersi attivare.
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