| E' possibile considerare, in modo piu' attento, anche e soprattutto
quegli aspetti apparentemente di minor rilievo (ed inizialmente
rimasti soccombenti di fronte alla novita' della depenalizzazione
dell' interruzione volontaria della gravidanza) che costituiscono, in
realta', i risvolti costruttivi di una legge che si intitola in primo
luogo "norme per la tutela sociale della maternita'" e che esclude
programmaticamente che "l' aborto sia usato ai fini della limitazione
delle nascite". In sostanza, e' oggi possibile riguardare la legge
anche e soprattutto per quanto in essa concerne la prevenzione: sia
di ordine generale (in particolare per i nuovi compiti previsti per i
consultori familiari, ad integrazione di quelli, gia' fondamentali,
indicati dalla legge n. 405 del 1975); sia nei concreti interventi,
caso per caso, che vanno dalle procedure preliminari all'
interruzione volontaria della gravidanza (artt. 5 e 7 nonche', per le
particolari fattispecie ivi considerate, 12 e 13) alla prevenzione di
possibili "ricadute" in situazioni consimili (art. 14); sia, infine,
attraverso una reale ed approfondita formazione del personale
socio-sanitario (art. 15). Parallelamente a tale orientamento, si va
facendo chiarezza anche sui risvolti di ordine penalistico della
normativa e, per l' appunto, anche su quelli che nei primi tempi
erano stati meno considerati. In altri termini, ci si chiede se non
sussistano sanzioni penali al di la' di quelle specificamente
previste dagli artt. 17-20 e che abbiano per oggetto determinati
comportamenti (per lo piu' di natura omissiva) degli operatori
socio-sanitari - quando non addirittura dei responsabili delle
istituzioni competenti - che vengano meno ai compiti di carattere
preventivo sopra richiamati. In questo quadro l' A. analizza con
particolare interesse le sentenze - concernenti la medesima vicenda -
del Pretore di Citta' di Castello, secondo cui deve ritenersi
penalmente illecita l' interruzione volontaria di gravidanza qualora
non sia preceduta dal compimento delle attivita', demandate al
Consultorio familiare, alla struttura socio-sanitaria ed al medico di
fiducia dall' art. 5 commi 1 e 2 l. 1978 n. 194, mentre il documento
di cui all' art. 5 comma 4 della medesima legge deve qualificarsi
atto pubblico, sia sotto il profilo subiettivo che obiettivo.
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