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149232
IDG830900096
83.09.00096 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Benciolini Paolo
Sul valore formale e sostanziale dell' "incontro" previsto dalle procedure di cui all' art. 5 legge n. 194 del 22 maggio 1978
nota a Pret. Citta' di Castello 12 dicembre 1981, Augusti Venturelli e altri imputati Pret. Citta' di Castello 12 dicembre 1981, Loschi e altri imputati
Riv. it. med. leg., an. 4 (1982), fasc. 3, pt. 1, pag. 715-726
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D51114; D51800
E' possibile considerare, in modo piu' attento, anche e soprattutto quegli aspetti apparentemente di minor rilievo (ed inizialmente rimasti soccombenti di fronte alla novita' della depenalizzazione dell' interruzione volontaria della gravidanza) che costituiscono, in realta', i risvolti costruttivi di una legge che si intitola in primo luogo "norme per la tutela sociale della maternita'" e che esclude programmaticamente che "l' aborto sia usato ai fini della limitazione delle nascite". In sostanza, e' oggi possibile riguardare la legge anche e soprattutto per quanto in essa concerne la prevenzione: sia di ordine generale (in particolare per i nuovi compiti previsti per i consultori familiari, ad integrazione di quelli, gia' fondamentali, indicati dalla legge n. 405 del 1975); sia nei concreti interventi, caso per caso, che vanno dalle procedure preliminari all' interruzione volontaria della gravidanza (artt. 5 e 7 nonche', per le particolari fattispecie ivi considerate, 12 e 13) alla prevenzione di possibili "ricadute" in situazioni consimili (art. 14); sia, infine, attraverso una reale ed approfondita formazione del personale socio-sanitario (art. 15). Parallelamente a tale orientamento, si va facendo chiarezza anche sui risvolti di ordine penalistico della normativa e, per l' appunto, anche su quelli che nei primi tempi erano stati meno considerati. In altri termini, ci si chiede se non sussistano sanzioni penali al di la' di quelle specificamente previste dagli artt. 17-20 e che abbiano per oggetto determinati comportamenti (per lo piu' di natura omissiva) degli operatori socio-sanitari - quando non addirittura dei responsabili delle istituzioni competenti - che vengano meno ai compiti di carattere preventivo sopra richiamati. In questo quadro l' A. analizza con particolare interesse le sentenze - concernenti la medesima vicenda - del Pretore di Citta' di Castello, secondo cui deve ritenersi penalmente illecita l' interruzione volontaria di gravidanza qualora non sia preceduta dal compimento delle attivita', demandate al Consultorio familiare, alla struttura socio-sanitaria ed al medico di fiducia dall' art. 5 commi 1 e 2 l. 1978 n. 194, mentre il documento di cui all' art. 5 comma 4 della medesima legge deve qualificarsi atto pubblico, sia sotto il profilo subiettivo che obiettivo.
art. 328 c.p. art. 5 l. 22 maggio 1978, n. 194 l. 29 luglio 1975, n. 405
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