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149235
IDG830900111
83.09.00111 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Luccioli Gabriella
Cenni sulla disciplina transitoria dettata dalla l. 22 maggio 1978, n. 194
nota a Cass. sez. I pen. 19 ottobre 1981
Cass. pen., an. 22 (1982), fasc. 7, pag. 1153-1156
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D51800; D5001
L' A. affronta delicate e controverse questioni afferenti l' individuazione della norma piu' favorevole e il regime transitorio previsto dalla l. 194/1978. Osserva in conclusione che accertata la sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 4 e 6, i fatti abortivi commessi anteriormente all' entrata in vigore della legge citata, qualora non sia intervenuta una sentenza di condanna, in applicazione del principio della efficacia retroattiva della legge piu' favorevole, dovranno essere dichiarati non punibili.
art. 2 c.p. art. 3 c.p. art. 546 c.p. art. 583 c.p. art. 4 l. 22 maggio 1978, n. 194 art. 6 l. 22 maggio 1978, n. 194 art. 22 l. 22 maggio 1978, n. 194
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