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Documento


149239
IDG830900052
83.09.00052 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Strada L., Violante Paola
Omissione di referto ed omissione di rapporto
Riv. it. med. leg., an. 4 (1982), fasc. 4, pt. 1, pag. 837-860
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D60011; D60012; D9610; D9691; D0411
Dopo aver illustrato gli aspetti problematici della interpretazione della norma, gli AA. rilevano una interpretazione restrittiva ed estensiva della norma. La prima, sottendendo alla base un interesse processualistico di informativa della "notitia criminis", temperato pero' dalla tutela del segreto professionale medico, tende a circoscrivere i destinatari e il contenuto dell' obbligo entro limiti definiti e troppo ristretti. La seconda, sostenuta anche da un affievolimento progressivo del segreto professionale, rileva alla base un interesse esclusivamente processualistico di cooperazione con l' attivita' giudiziaria e pertanto tende a estendere illimitatamente la sfera dell' obbligo, a confondere quindi il referto con una generica informativa o obbligo di denuncia, quale anche espresso dagli artt. 361 e 362 c.p.. Gli AA., dopo aver criticato le due interpretazioni, in quanto l' una sembra peccare per difetto e l' altra per eccesso, tentano una reinterpretazione della norma alla luce di un rilievo autonomo della fattispecie. Rilevando nella norma in esame le peculiarita' di un reato omissivo "proprio", considerano come, seppure alla base della norma sia sempre presente un interesse processualistico, su di esso pero' incidono di riflesso gli interessi, o nel nostro caso, i principi deontologici, che sono alla base della funzione particolare dei destinatari dell' obbligo (i sanitari). Pertanto la deroga del capoverso dell' art. 365 c.p. non tutela piu' un segreto professionale di natura tradizionale, ma un segreto che poggia su principi deontologici, costituzionali (art. 32), di tutela della salute pubblica collettiva e di integrita' e conservazione della vita umana, quali si rilevano anche da obblighi di prestazioni di soccorso in casi di necessita' e urgenza, richiamati dalle Convenzioni Europee ed Internazionali. In base a tali interessi, apparentemente confliggenti, di persecuzione del colpevole da una parte, di integrita' e conservazione della vita umana dall' altra, si possono enucleare i soggetti titolari dell' obbligo e l' ambito di quest' ultimo. Gli AA. rilevano come la distinzione tra gli artt. 361 e 365 c.p. non puo' piu' basarsi sulla qualifica giuridica soggettiva e sulla tradizionale distinzione tra pubblico e privato, data la pubblicizzazione sanitaria operata definitivamente dalla stessa recente riforma; ma sulla funzione effettivamente esercitata. Accogliendo quindi la distinzione tra "assistenza" od "opera", formulata dalla piu' recente dottrina medica, gli AA. identificano la ratio che ha ispirato il legislatore nella elaborazione dell' art. 345 del progetto del nuovo codice di procedura penale, nel quale viene soppressa la parola "opera"; intendendo per quest' ultima qualsiasi visita di accertamento tanto su vivente, quanto su non vivente, non avente fine assistenziale terapeutico diretto. D' altronde parte della dottrina medica aveva gia' da tempo, implicitamente, assimilato i sanitari prestatori "d' opera" a soggetti esercitanti, seppure temporaneamente, una pubblica funzione; e quanto alla sfera dell' obbligo, aveva gia' ritenuto esteso quest' ultimo a ipotesi astratte di reato, applicando un criterio automatico di denuncia a ipotesi di suicidio, morte improvvisa, avvelenamento, ecc.. Viceversa per i sanitari che prestano assistenza terapeutica, si e' ristretto il potere-dovere di valutazione a criteri probabilistici, basati su di una valutazione tecnica del fatto, in base alle circostanze quali realmente e attualmente, inerenti al fatto, si presentano nella loro immediatezza. Quindi l' obbligo di referto scattera' non appena, in base a una valutazione tecnico-discrezionale, una reale situazione di pericolo si sara' profilata in capo all' autorita' giudiziaria, affinche' venga informata entro termini "utili" della notitia criminis. Sulla base della definizione di "termini utili", va risolta l' ipotesi alternativa posta per quanto riguarda la scadenza dell' obbligo dell' art. 4 c.p.p.: 24 ore o "immediatamente". Dopo aver criticato la riduzione della fattispecie a reato di pericolo presunto, senza alcuna indagine sull' elemento psicologico, gli AA. rilevano come la struttura complessa di alcuni reati omissivi (tra i quali il nostro) assuma particolare rilievo ai fini del dolo; in quanto la consapevolezza dei vari elementi vale meglio a puntualizzare nei soggetti l' incidenza lesiva del proprio comportamento rispetto all' interesse tutelato. Gli AA. passano infine ad analizzare alcune ipotesi di esclusione del dolo.
art. 5 c.p. art. 15 c.p. art. 361 c.p. art. 362 c.p. art. 365 c.p. art. 622 c.p. art. 4 c.p.p. art. 32 Cost. art. 112 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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