| Dopo aver illustrato gli aspetti problematici della interpretazione
della norma, gli AA. rilevano una interpretazione restrittiva ed
estensiva della norma. La prima, sottendendo alla base un interesse
processualistico di informativa della "notitia criminis", temperato
pero' dalla tutela del segreto professionale medico, tende a
circoscrivere i destinatari e il contenuto dell' obbligo entro limiti
definiti e troppo ristretti. La seconda, sostenuta anche da un
affievolimento progressivo del segreto professionale, rileva alla
base un interesse esclusivamente processualistico di cooperazione con
l' attivita' giudiziaria e pertanto tende a estendere illimitatamente
la sfera dell' obbligo, a confondere quindi il referto con una
generica informativa o obbligo di denuncia, quale anche espresso
dagli artt. 361 e 362 c.p.. Gli AA., dopo aver criticato le due
interpretazioni, in quanto l' una sembra peccare per difetto e l'
altra per eccesso, tentano una reinterpretazione della norma alla
luce di un rilievo autonomo della fattispecie. Rilevando nella norma
in esame le peculiarita' di un reato omissivo "proprio", considerano
come, seppure alla base della norma sia sempre presente un interesse
processualistico, su di esso pero' incidono di riflesso gli
interessi, o nel nostro caso, i principi deontologici, che sono alla
base della funzione particolare dei destinatari dell' obbligo (i
sanitari). Pertanto la deroga del capoverso dell' art. 365 c.p. non
tutela piu' un segreto professionale di natura tradizionale, ma un
segreto che poggia su principi deontologici, costituzionali (art.
32), di tutela della salute pubblica collettiva e di integrita' e
conservazione della vita umana, quali si rilevano anche da obblighi
di prestazioni di soccorso in casi di necessita' e urgenza,
richiamati dalle Convenzioni Europee ed Internazionali. In base a
tali interessi, apparentemente confliggenti, di persecuzione del
colpevole da una parte, di integrita' e conservazione della vita
umana dall' altra, si possono enucleare i soggetti titolari dell'
obbligo e l' ambito di quest' ultimo. Gli AA. rilevano come la
distinzione tra gli artt. 361 e 365 c.p. non puo' piu' basarsi sulla
qualifica giuridica soggettiva e sulla tradizionale distinzione tra
pubblico e privato, data la pubblicizzazione sanitaria operata
definitivamente dalla stessa recente riforma; ma sulla funzione
effettivamente esercitata. Accogliendo quindi la distinzione tra
"assistenza" od "opera", formulata dalla piu' recente dottrina
medica, gli AA. identificano la ratio che ha ispirato il legislatore
nella elaborazione dell' art. 345 del progetto del nuovo codice di
procedura penale, nel quale viene soppressa la parola "opera";
intendendo per quest' ultima qualsiasi visita di accertamento tanto
su vivente, quanto su non vivente, non avente fine assistenziale
terapeutico diretto. D' altronde parte della dottrina medica aveva
gia' da tempo, implicitamente, assimilato i sanitari prestatori "d'
opera" a soggetti esercitanti, seppure temporaneamente, una pubblica
funzione; e quanto alla sfera dell' obbligo, aveva gia' ritenuto
esteso quest' ultimo a ipotesi astratte di reato, applicando un
criterio automatico di denuncia a ipotesi di suicidio, morte
improvvisa, avvelenamento, ecc.. Viceversa per i sanitari che
prestano assistenza terapeutica, si e' ristretto il potere-dovere di
valutazione a criteri probabilistici, basati su di una valutazione
tecnica del fatto, in base alle circostanze quali realmente e
attualmente, inerenti al fatto, si presentano nella loro
immediatezza. Quindi l' obbligo di referto scattera' non appena, in
base a una valutazione tecnico-discrezionale, una reale situazione di
pericolo si sara' profilata in capo all' autorita' giudiziaria,
affinche' venga informata entro termini "utili" della notitia
criminis. Sulla base della definizione di "termini utili", va risolta
l' ipotesi alternativa posta per quanto riguarda la scadenza dell'
obbligo dell' art. 4 c.p.p.: 24 ore o "immediatamente". Dopo aver
criticato la riduzione della fattispecie a reato di pericolo
presunto, senza alcuna indagine sull' elemento psicologico, gli AA.
rilevano come la struttura complessa di alcuni reati omissivi (tra i
quali il nostro) assuma particolare rilievo ai fini del dolo; in
quanto la consapevolezza dei vari elementi vale meglio a
puntualizzare nei soggetti l' incidenza lesiva del proprio
comportamento rispetto all' interesse tutelato. Gli AA. passano
infine ad analizzare alcune ipotesi di esclusione del dolo.
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