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149242
IDG830900068
83.09.00068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Di Ronza Paolo
Osservazioni sul diritto di oblazione art. 162 c.p.
nota a ord. Pret. Serracapriola 16 marzo 1981
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 185-192
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D50414; D6340; D0400; D02320
La prevista possibilita' dell' esercizio del diritto di oblazione fino alle formalita' di apertura del dibattimento conferisce a detto termine il carattere della perentorieta' e la decadenza per il diritto stesso. In realta' la perentorieta' del termine si rivolta a discapito del diritto di oblazione dell' imputato nell' ipotesi in cui l' imputazione diviene oblabile solo successivamente all' apertura del dibattimento, nel senso che porre un limite temporale all' esercizio del diritto di oblazione potrebbe in alcune ipotesi costituire un limite al diritto primario della difesa determinandosi, ai sensi del disposto dell' art. 162 c.p., per l' imputato, una privazione del diritto per non averlo esercitato quando questo ancora non esisteva. Piu' specificamente si ritiene che la lesione del diritto di difesa che si verifica, in quanto situazioni analoghe vengono trattate in maniera diseguale, sia determinata dalla mancata corrispondenza dell' art. 162 c.p. agli artt. 3 e 24 Cost.. Il legislatore avrebbe dovuto, per rispettare il dettato costituzionale, regolare l' esercizio del diritto di oblazione anche dopo l' apertura del dibattimento. Il mancato riconoscimento della possibilita' di oblare, in questo caso si ripercuote nel campo delle impugnazioni ex art. 512 c.p.p. per cui il non consentire l' oblazione significa non solo non consentire all' imputato la praticabilita' della messa in essere della causa estintiva, ma anche l' esercizio della impugnazione.
art. 162 c.p. art. 512 c.p.p. art. 3 Cost. art. 24 Cost.
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