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| IDG830900068 | |
| 83.09.00068 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Di Ronza Paolo
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| Osservazioni sul diritto di oblazione art. 162 c.p.
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| nota a ord. Pret. Serracapriola 16 marzo 1981
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 2, pag. 185-192
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D50414; D6340; D0400; D02320
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| La prevista possibilita' dell' esercizio del diritto di oblazione
fino alle formalita' di apertura del dibattimento conferisce a detto
termine il carattere della perentorieta' e la decadenza per il
diritto stesso. In realta' la perentorieta' del termine si rivolta a
discapito del diritto di oblazione dell' imputato nell' ipotesi in
cui l' imputazione diviene oblabile solo successivamente all'
apertura del dibattimento, nel senso che porre un limite temporale
all' esercizio del diritto di oblazione potrebbe in alcune ipotesi
costituire un limite al diritto primario della difesa determinandosi,
ai sensi del disposto dell' art. 162 c.p., per l' imputato, una
privazione del diritto per non averlo esercitato quando questo ancora
non esisteva. Piu' specificamente si ritiene che la lesione del
diritto di difesa che si verifica, in quanto situazioni analoghe
vengono trattate in maniera diseguale, sia determinata dalla mancata
corrispondenza dell' art. 162 c.p. agli artt. 3 e 24 Cost.. Il
legislatore avrebbe dovuto, per rispettare il dettato costituzionale,
regolare l' esercizio del diritto di oblazione anche dopo l' apertura
del dibattimento. Il mancato riconoscimento della possibilita' di
oblare, in questo caso si ripercuote nel campo delle impugnazioni ex
art. 512 c.p.p. per cui il non consentire l' oblazione significa non
solo non consentire all' imputato la praticabilita' della messa in
essere della causa estintiva, ma anche l' esercizio della
impugnazione.
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| art. 162 c.p.
art. 512 c.p.p.
art. 3 Cost.
art. 24 Cost.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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