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149244
IDG830900074
83.09.00074 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Carulli Nicola
Il giudice istruttore e la configurazione giuridica del fatto
relazione al convegno sul tema "Il giudice istruttore tra accusa e giurisdizione", Salerno, 22 maggio 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 4, pag. 290-294
D6122; D6155
Per l' A. la lata dizione, configurazione giuridica, inerisce ad ogni ipotesi di sussunzione del fatto in una data norma di previsione. E' inerente alla ragione stessa del processo giudicare dei fatti, dare un nomen a quei fatti. Con riferimento al momento istruttorio, sarebbe erroneo ravvisare in esso l' insorgenza iniziale o finale del problema. Essa sara' prima, durante e dopo detta fase processuale. Di guisa che puo' ben dirsi che nell' attimo del verificarsi di un fatto gia' si prospetta il quesito del suo nome giuridico. Comunque il problema del fatto e della sua configurabilita' giuridica, sorge in genere piuttosto lontano dal giudice istruttore. Si pensi, invero, alle ipotesi fattuali in cui s' imbatte la polizia giudiziaria (e alla relazione nomen iuris e poteri doveri della stessa); alla veicolazione della notitia criminis e da quanto si ricava dall' art. 78 c.p.p., all' azione penale del pubblico ministero, alla rilevanza di questi in tema di qualificazione giuridica. Ma, col pubblico ministero, comincia a intravedersi, pero', l' intervento (rectius, per ora la potenzialita' d' intervento) del giudice istruttore, anche nella configurazione del fatto. Vi e', per il Carulli, una compartecipazione operativa tra pubblico ministero e giudice istruttore in ordine alla qualificazione giuridica. E viene spontanea la domanda sul se l' attivita' del secondo si concreti in un mero "controllo" oppure se incida attivamente su quella vestizione qualificatrice. Dall' A. si ritiene non relegabile il giudice istruttore all' ipotesi piu' ristretta. Non puo' negarsi, invero, che, in relazione all' istruzione formale, lo svolgimento della stessa possa dar luogo a mutazioni e della storicita' e del configurarsi giuridico, e che questo puo' modificarsi sia per le innovazioni sopravvenute o comunque emerse in relazione al fatto originario e sia per una piu' esatta interpretazione proprio del nomen juris. E, pertanto, il presupposto di una diversa configurazione giuridica puo' portare il giudice istruttore a divergere dal pubblico ministero; in tema di provvedimenti attinenti alla liberta', cosi' come in relazione alle altre richieste finali del pubblico ministero; altrettanto dicasi in ordine all' istruzione sommaria, per le richieste avanzate dal pubblico ministero ex art. 74 comma 3 ovvero ex art. 395 comma 1 c.p.p..
art. 74 comma 3 c.p.p. art. 395 comma 1 c.p.p.
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