| Per l' A. la lata dizione, configurazione giuridica, inerisce ad ogni
ipotesi di sussunzione del fatto in una data norma di previsione. E'
inerente alla ragione stessa del processo giudicare dei fatti, dare
un nomen a quei fatti. Con riferimento al momento istruttorio,
sarebbe erroneo ravvisare in esso l' insorgenza iniziale o finale del
problema. Essa sara' prima, durante e dopo detta fase processuale. Di
guisa che puo' ben dirsi che nell' attimo del verificarsi di un fatto
gia' si prospetta il quesito del suo nome giuridico. Comunque il
problema del fatto e della sua configurabilita' giuridica, sorge in
genere piuttosto lontano dal giudice istruttore. Si pensi, invero,
alle ipotesi fattuali in cui s' imbatte la polizia giudiziaria (e
alla relazione nomen iuris e poteri doveri della stessa); alla
veicolazione della notitia criminis e da quanto si ricava dall' art.
78 c.p.p., all' azione penale del pubblico ministero, alla rilevanza
di questi in tema di qualificazione giuridica. Ma, col pubblico
ministero, comincia a intravedersi, pero', l' intervento (rectius,
per ora la potenzialita' d' intervento) del giudice istruttore, anche
nella configurazione del fatto. Vi e', per il Carulli, una
compartecipazione operativa tra pubblico ministero e giudice
istruttore in ordine alla qualificazione giuridica. E viene spontanea
la domanda sul se l' attivita' del secondo si concreti in un mero
"controllo" oppure se incida attivamente su quella vestizione
qualificatrice. Dall' A. si ritiene non relegabile il giudice
istruttore all' ipotesi piu' ristretta. Non puo' negarsi, invero,
che, in relazione all' istruzione formale, lo svolgimento della
stessa possa dar luogo a mutazioni e della storicita' e del
configurarsi giuridico, e che questo puo' modificarsi sia per le
innovazioni sopravvenute o comunque emerse in relazione al fatto
originario e sia per una piu' esatta interpretazione proprio del
nomen juris. E, pertanto, il presupposto di una diversa
configurazione giuridica puo' portare il giudice istruttore a
divergere dal pubblico ministero; in tema di provvedimenti attinenti
alla liberta', cosi' come in relazione alle altre richieste finali
del pubblico ministero; altrettanto dicasi in ordine all' istruzione
sommaria, per le richieste avanzate dal pubblico ministero ex art. 74
comma 3 ovvero ex art. 395 comma 1 c.p.p..
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