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| IDG830600410 | |
| 83.06.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Antinozzi Mario
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| Osservazioni in merito alla sentenza n. 102/81 della Corte
Costituzionale in tema di regresso dell' INAIL
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| nota a C. Cost. 19 giugno 1981, n. 102
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| Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 144-160
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D6013; D701; D31102
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| La responsabilita' civile del datore di lavoro viene coperta dall'
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ma, qualora sia
accertato che l' infortunio costituisce un reato perseguibile d'
ufficio, la responsabilita' civile del datore di lavoro permane e l'
INAIL ha il diritto di agire in regresso contro di esso dopo aver
anticipato le indennita' assicurative al lavoratore. Fino a pochi
anni fa, nel nostro ordinamento, vigeva la preminenza della
giurisdizione penale su quella civile; percio', secondo l' art. 28
c.p.p., l' accertamento del fatto oggetto del giudizio penale
diventava vincolante nel successivo giudizio civile anche per i
soggetti non posti in condizione di partecipare al primo
procedimento. Alcune sentenze della Corte Costituzionale hanno pero'
giudicato incostituzionale tale norma in base al primario diritto di
difesa, basato sull' effettivo contraddittorio. Cosi', il giudice
civile deve esaminare gli elementi gia' esaminati dal giudice penale
decidendo in piena liberta', senza sentirsi vincolato dalle
conclusioni cui sia giunto il collega della giurisdizione penale.
Anche qualora il giudice penale abbia stabilito che il fatto non
costituisce reato, il giudice civile, tramite la deduzione di altre
prove, puo' riconoscere la responsabilita' del datore di lavoro e
quindi ammettere l' azione di regresso dell' INAIL.
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| art. 2087 c.c.
art. 28 c.p.p.
C. Cost. 22 marzo 1971, n. 55
C. Cost. 27 giugno 1973, n. 99
C. Cost. 26 giugno 1975, n. 165
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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