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149249
IDG830600410
83.06.00410 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Antinozzi Mario
Osservazioni in merito alla sentenza n. 102/81 della Corte Costituzionale in tema di regresso dell' INAIL
nota a C. Cost. 19 giugno 1981, n. 102
Dir. prat. assic., s. 2, an. 24 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 144-160
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6013; D701; D31102
La responsabilita' civile del datore di lavoro viene coperta dall' assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ma, qualora sia accertato che l' infortunio costituisce un reato perseguibile d' ufficio, la responsabilita' civile del datore di lavoro permane e l' INAIL ha il diritto di agire in regresso contro di esso dopo aver anticipato le indennita' assicurative al lavoratore. Fino a pochi anni fa, nel nostro ordinamento, vigeva la preminenza della giurisdizione penale su quella civile; percio', secondo l' art. 28 c.p.p., l' accertamento del fatto oggetto del giudizio penale diventava vincolante nel successivo giudizio civile anche per i soggetti non posti in condizione di partecipare al primo procedimento. Alcune sentenze della Corte Costituzionale hanno pero' giudicato incostituzionale tale norma in base al primario diritto di difesa, basato sull' effettivo contraddittorio. Cosi', il giudice civile deve esaminare gli elementi gia' esaminati dal giudice penale decidendo in piena liberta', senza sentirsi vincolato dalle conclusioni cui sia giunto il collega della giurisdizione penale. Anche qualora il giudice penale abbia stabilito che il fatto non costituisce reato, il giudice civile, tramite la deduzione di altre prove, puo' riconoscere la responsabilita' del datore di lavoro e quindi ammettere l' azione di regresso dell' INAIL.
art. 2087 c.c. art. 28 c.p.p. C. Cost. 22 marzo 1971, n. 55 C. Cost. 27 giugno 1973, n. 99 C. Cost. 26 giugno 1975, n. 165
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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