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149250
IDG830600411
83.06.00411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Portale Giuseppe B.
Informazione societaria e responsabilita' degli intermediari
comunicazione al Convegno internazionale di studi sull' informazione societaria, Venezia, 5-7 novembre 1981
Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-31
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D3122; D5374
L' A. rileva la carenza presente sulla normativa del mercato mobiliare dell' obbligo di informazioni predeterminate e soggette a controllo da destinare agli investitori, ed anche l' assenza di una specifica regolamentazione delle responsabilita' per false informazioni agli investitori. Nel nostro ordinamento, soltanto l' art. 2339 c.c. sancisce, peraltro in maniera abbastanza superficiale, alcune norme circa la veridicita' delle comunicazioni fatte al pubblico. Dopo aver messo in risalto come in altri ordinamenti, quali quello francese e quello tedesco, la normativa in materia sia molto piu' avanzata che nel nostro, l' A. esamina la responsabilita' a carico degli intermediari nel caso in cui essi abbiano utilizzato, per l' errata informazione, prospetti e note informative predisposti da terzi. L' A. si dice convinto che la fattispecie di cui all' art. 2339 c.c. non sia applicabile alle ipotesi in cui l' intermediario, per sollecitare l' investimento, utilizzi prospetti e note informative che all' esterno appaiono redatti da terzi. L' onere di provare l' inesattezza o la non veridicita' delle notizie societarie spetta all' investitore che sostiene di aver subito un danno. Di contro, l' intermediario, per sottrarsi alla responsabilita', deve provare: o che non era sorto a suo carico alcun dovere precontrattuale di controllo del materiale informativo oppure che l' inadempimento e' stato determinato da causa a lui non imputabile.
art. 2339 c.c. art. 2043 c.c.
Ist. per la documentazione giuridica - Firenze



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