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| IDG830600411 | |
| 83.06.00411 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Portale Giuseppe B.
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| Informazione societaria e responsabilita' degli intermediari
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| comunicazione al Convegno internazionale di studi sull' informazione
societaria, Venezia, 5-7 novembre 1981
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| Banca borsa tit. cred., an. 35 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 3-31
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D3122; D5374
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| L' A. rileva la carenza presente sulla normativa del mercato
mobiliare dell' obbligo di informazioni predeterminate e soggette a
controllo da destinare agli investitori, ed anche l' assenza di una
specifica regolamentazione delle responsabilita' per false
informazioni agli investitori. Nel nostro ordinamento, soltanto l'
art. 2339 c.c. sancisce, peraltro in maniera abbastanza superficiale,
alcune norme circa la veridicita' delle comunicazioni fatte al
pubblico. Dopo aver messo in risalto come in altri ordinamenti, quali
quello francese e quello tedesco, la normativa in materia sia molto
piu' avanzata che nel nostro, l' A. esamina la responsabilita' a
carico degli intermediari nel caso in cui essi abbiano utilizzato,
per l' errata informazione, prospetti e note informative predisposti
da terzi. L' A. si dice convinto che la fattispecie di cui all' art.
2339 c.c. non sia applicabile alle ipotesi in cui l' intermediario,
per sollecitare l' investimento, utilizzi prospetti e note
informative che all' esterno appaiono redatti da terzi. L' onere di
provare l' inesattezza o la non veridicita' delle notizie societarie
spetta all' investitore che sostiene di aver subito un danno. Di
contro, l' intermediario, per sottrarsi alla responsabilita', deve
provare: o che non era sorto a suo carico alcun dovere
precontrattuale di controllo del materiale informativo oppure che l'
inadempimento e' stato determinato da causa a lui non imputabile.
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| art. 2339 c.c.
art. 2043 c.c.
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| Ist. per la documentazione giuridica - Firenze
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