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149252
IDG830900121
83.09.00121 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cattedra Antonio
Falsita' in ricetta del medico convenzionato
Riv. pen., an. 108 (1982), fasc. 11-12, pag. 945-947
(Bibliografia: a fine articolo o capitolo)
D51521; D51522; D544; D969102; D30820
Esaminata la natura giuridica della ricetta del medico convenzionato, nonche' l' art. 479 c.p., l' A. osserva che la ricetta del medico convenzionato ha natura di autorizzazione amministrativa perche' autorizza l' assistito a ritirare dalla farmacia i medicinali prescritti. Conseguentemente la falsita' della ricetta in parola costituisce falsita' materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.) se la falsita' consiste in contraffazioni od alterazioni, oppure falsita' ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati od autorizzazioni se la falsita' consiste in false attestazioni dei fatti (art. 480 c.p.).
art. 476 c.p. art. 477 c.p. art. 478 c.p. art. 479 c.p. art. 480 c.p. art. 2699 c.c. art. 2700 c.c. l. 23 dicembre 1978, n. 833
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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