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149258
IDG830900141
83.09.00141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moscarini Paolo
In tema di reati commessi per finalita' di terrorismo o d' eversione
nota a ord. App. sez. istruttoria 6 gennaio 1982 ord. App. sez. istruttoria 30 dicembre 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 471-478
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D5104; D61124; D61150; D6113; D542; D623
Secondo l' A. le due ordinanze annotate meritano qualche ulteriore riflessione. Il reato di partecipazione a banda armata (in quanto comprende quale elemento costitutivo il fine di sovvertire violentemente l' ordinamento statale, quello di promuovere l' insurrezione armata e di suscitare la guerra civile) non consente di applicare l' aggravamento di pena previsto dall' art. 1 d.l. 625/1979 convertito nella l. 15/1980. Diversamente operando si farebbe carico all' imputato del medesimo fatto per piu' di una volta con evidente violazione del ne bis in idem sostanziale. Inoltre l' interpretazione svolta dai giudici nelle ordinanze commentate (in specie l' art. 8 comma 1 decreto citato) appare in evidente contrasto con la lettera della disposizione che ricollega chiaramente l' obbligo del provvedimento di restrizione della liberta' individuale ai casi in cui i fini di terrorisno ed eversione ricorrano quali circostanze aggravanti. Infine pare all' A. rilevante sottolineare che mentre il legislatore ha espressamente preveduto nel caso dell' art. 10 decreto citato l' efficacia immediata del prolungamento della durata di custodia preventiva, non altrettanto ha fatto per quanto concerne l' art. 8, per il quale la retroattivita' della norma, proclamata nelle ordinanze annotate, parrebbe invece esclusa alla luce del principio "ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit".
art. 306 comma 2 c.p. art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 art. 8 comma 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 art. 10 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625 art. 252 c.p.p. art. 272 c.p.p. l. 6 febbraio 1980, n. 15
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