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| IDG830900141 | |
| 83.09.00141 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Moscarini Paolo
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| In tema di reati commessi per finalita' di terrorismo o d' eversione
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| nota a ord. App. sez. istruttoria 6 gennaio 1982
ord. App. sez. istruttoria 30 dicembre 1981
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 11, pt. 2, pag. 471-478
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D5104; D61124; D61150; D6113; D542; D623
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| Secondo l' A. le due ordinanze annotate meritano qualche ulteriore
riflessione. Il reato di partecipazione a banda armata (in quanto
comprende quale elemento costitutivo il fine di sovvertire
violentemente l' ordinamento statale, quello di promuovere l'
insurrezione armata e di suscitare la guerra civile) non consente di
applicare l' aggravamento di pena previsto dall' art. 1 d.l. 625/1979
convertito nella l. 15/1980. Diversamente operando si farebbe carico
all' imputato del medesimo fatto per piu' di una volta con evidente
violazione del ne bis in idem sostanziale. Inoltre l' interpretazione
svolta dai giudici nelle ordinanze commentate (in specie l' art. 8
comma 1 decreto citato) appare in evidente contrasto con la lettera
della disposizione che ricollega chiaramente l' obbligo del
provvedimento di restrizione della liberta' individuale ai casi in
cui i fini di terrorisno ed eversione ricorrano quali circostanze
aggravanti. Infine pare all' A. rilevante sottolineare che mentre il
legislatore ha espressamente preveduto nel caso dell' art. 10 decreto
citato l' efficacia immediata del prolungamento della durata di
custodia preventiva, non altrettanto ha fatto per quanto concerne l'
art. 8, per il quale la retroattivita' della norma, proclamata nelle
ordinanze annotate, parrebbe invece esclusa alla luce del principio
"ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit".
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| art. 306 comma 2 c.p.
art. 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
art. 8 comma 1 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
art. 10 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625
art. 252 c.p.p.
art. 272 c.p.p.
l. 6 febbraio 1980, n. 15
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