Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149259
IDG830900142
83.09.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cicala Mario
Reato di lottizzazione edilizia abusiva e responsabilita' del notaio
nota a Cass. sez. III pen. 6 aprile 1982, n. 812 Pret. Civita Castellana 9 marzo 1982
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 481-484
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D540; D96901
L' A., mentre aderisce alla decisione del giudice di merito, commenta in chiave critica la sentenza della Corte di Cassazione che esclude la responsabilita' del notaio nel reato di lottizzazione edilizia abusiva. La Suprema Corte ha sostenuto, in primo luogo, che il reato di lottizzazione abusiva si consuma nel momento in cui viene predisposto il frazionamento ed e' di natura istantanea; percio' l' attivita' del notaio incide in un momento non piu' rilevante sotto il profilo penale. L' A. ribatte affermando che la lesione dell' interesse protetto si protrae e si aggrava con i successivi atti cui il notaio partecipa, rendendo effettiva ed operante la lottizzazione abusiva tanto da delineare un reato permanente. Il secondo argomento della Corte e' tratto dal comma 4 dell' art. 10 l. 6 agosto 1967 n. 765 che riconosce espressamente validi gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati ove le parti si dichiarino consapevoli della "mancanza di una lottizzazione abusiva". L' A., pero', ritiene che la dizione della norma escluda dal suo ambito di applicazione quegli atti di trasferimento che integrino gli estremi del reato di lottizzazione abusiva in quanto essi non hanno per oggetto terreni abusivamente lottizzati, ma terreni che vengono con tali atti abusivamente lottizzati. Pur muovendo nell' ordine dell' idee suesposte l' A. conclude, tuttavia, che non si puo' pervenire a condanna dei notai che prestino la loro opera professionale nella stipulazione di alienazione di immobili lottizzati: il notaio non e' infatti responsabile per l' esecuzione di atti che appaiono a prima vista validi.
art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89 art. 40 c.p. art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150 art. 10 comma 4 l. 6 agosto 1967, n. 765 art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati