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| IDG830900142 | |
| 83.09.00142 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Cicala Mario
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| Reato di lottizzazione edilizia abusiva e responsabilita' del notaio
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| nota a Cass. sez. III pen. 6 aprile 1982, n. 812
Pret. Civita Castellana 9 marzo 1982
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 481-484
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D540; D96901
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| L' A., mentre aderisce alla decisione del giudice di merito, commenta
in chiave critica la sentenza della Corte di Cassazione che esclude
la responsabilita' del notaio nel reato di lottizzazione edilizia
abusiva. La Suprema Corte ha sostenuto, in primo luogo, che il reato
di lottizzazione abusiva si consuma nel momento in cui viene
predisposto il frazionamento ed e' di natura istantanea; percio' l'
attivita' del notaio incide in un momento non piu' rilevante sotto il
profilo penale. L' A. ribatte affermando che la lesione dell'
interesse protetto si protrae e si aggrava con i successivi atti cui
il notaio partecipa, rendendo effettiva ed operante la lottizzazione
abusiva tanto da delineare un reato permanente. Il secondo argomento
della Corte e' tratto dal comma 4 dell' art. 10 l. 6 agosto 1967 n.
765 che riconosce espressamente validi gli atti di compravendita di
terreni abusivamente lottizzati ove le parti si dichiarino
consapevoli della "mancanza di una lottizzazione abusiva". L' A.,
pero', ritiene che la dizione della norma escluda dal suo ambito di
applicazione quegli atti di trasferimento che integrino gli estremi
del reato di lottizzazione abusiva in quanto essi non hanno per
oggetto terreni abusivamente lottizzati, ma terreni che vengono con
tali atti abusivamente lottizzati. Pur muovendo nell' ordine dell'
idee suesposte l' A. conclude, tuttavia, che non si puo' pervenire a
condanna dei notai che prestino la loro opera professionale nella
stipulazione di alienazione di immobili lottizzati: il notaio non e'
infatti responsabile per l' esecuzione di atti che appaiono a prima
vista validi.
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| art. 28 l. 16 febbraio 1913, n. 89
art. 40 c.p.
art. 28 l. 17 agosto 1942, n. 1150
art. 10 comma 4 l. 6 agosto 1967, n. 765
art. 17 lett. b l. 28 gennaio 1977, n. 10
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