| Nell' annotata sentenza l' A. esamina l' incidenza del c.d.
"principio di specialita'" sui poteri dello Stato richiedente nei
confronti dell' estradato, riguardo al fatto (che si assume) commesso
dal medesimo anteriormente al provvedimento di estradizione e in
questo non compreso. Secondo un indirizzo, tale regola impedirebbe l'
esercizio stesso dell' azione penale. Un' altra tesi considera il
principio di specialita' come una causa di sospensione del
procedimento non impeditiva degli atti urgenti necessari per la
raccolta e la conservazione delle prove. Stando all' orientamento
prevalente, cui si uniforma l' annotata pronuncia, non e' dato
desumere dalla specialita' una condizione di non procedibilita' d'
ordine personale ed assoluto: percio' c' e' un ostacolo a disporre
fisicamente del suddetto, ma non a procedere. Secondo l' A. la
questione va risolta sulla base dei vari trattati in materia e ne
elenca i seguenti tipi: a) talora il procedimento e' ammesso purche'
si tratti di reato compreso fra quelli estradabili oppure connesso
con quello che ha motivato l' estradizione e non riguardato da un
divieto esplicito; b) talaltra si vieta soltanto l' esecuzione dell'
eventuale condanna; c) in altre ipotesi e' proibito perseguire e/o
giudicare in contraddittorio, ovvero, fatto salvo il ricorso ad un
procedimento contumaciale, ai fini di interrompere la prescrizione;
d) accade altresi' che sia vietato perseguire, processare, sottoporre
a procedimento penale o a processo, giudicare senza eccettuare un
procedimento "non in contraddittorio"; e) in qualche caso non viene
consentita nemmeno una modifica della qualificazione giuridica del
fatto per cui l' estradizione e' stata concessa. La soluzione accolta
nella sentenza si attaglia soltanto alla disciplina di cui alla lett.
c in cui rientra il caso concreto in esame. Nelle ipotesi sub a) e
b), invece, nulla si frappone ad un provvedimento coattivo, sempre
che il fatto rientri fra gli illeciti che possono dar luogo ad
estradizione o sia connesso a quello che l' ha motivata, ovvero non
si tratti dell' esecuzione di una condanna. Infine, nelle situazioni
richiamate alle lett. d) ed e) la specialita' costituisce una vera e
propria causa di improcedibilita'.
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