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149260
IDG830900144
83.09.00144 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Moscarini Paolo
Impugnazioni anteriori al provvedimento di estradizione e trattati di vario tipo
nota a Cass. sez. VI pen. 6 luglio 1981
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 497-499
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D652; D650; D5004
Nell' annotata sentenza l' A. esamina l' incidenza del c.d. "principio di specialita'" sui poteri dello Stato richiedente nei confronti dell' estradato, riguardo al fatto (che si assume) commesso dal medesimo anteriormente al provvedimento di estradizione e in questo non compreso. Secondo un indirizzo, tale regola impedirebbe l' esercizio stesso dell' azione penale. Un' altra tesi considera il principio di specialita' come una causa di sospensione del procedimento non impeditiva degli atti urgenti necessari per la raccolta e la conservazione delle prove. Stando all' orientamento prevalente, cui si uniforma l' annotata pronuncia, non e' dato desumere dalla specialita' una condizione di non procedibilita' d' ordine personale ed assoluto: percio' c' e' un ostacolo a disporre fisicamente del suddetto, ma non a procedere. Secondo l' A. la questione va risolta sulla base dei vari trattati in materia e ne elenca i seguenti tipi: a) talora il procedimento e' ammesso purche' si tratti di reato compreso fra quelli estradabili oppure connesso con quello che ha motivato l' estradizione e non riguardato da un divieto esplicito; b) talaltra si vieta soltanto l' esecuzione dell' eventuale condanna; c) in altre ipotesi e' proibito perseguire e/o giudicare in contraddittorio, ovvero, fatto salvo il ricorso ad un procedimento contumaciale, ai fini di interrompere la prescrizione; d) accade altresi' che sia vietato perseguire, processare, sottoporre a procedimento penale o a processo, giudicare senza eccettuare un procedimento "non in contraddittorio"; e) in qualche caso non viene consentita nemmeno una modifica della qualificazione giuridica del fatto per cui l' estradizione e' stata concessa. La soluzione accolta nella sentenza si attaglia soltanto alla disciplina di cui alla lett. c in cui rientra il caso concreto in esame. Nelle ipotesi sub a) e b), invece, nulla si frappone ad un provvedimento coattivo, sempre che il fatto rientri fra gli illeciti che possono dar luogo ad estradizione o sia connesso a quello che l' ha motivata, ovvero non si tratti dell' esecuzione di una condanna. Infine, nelle situazioni richiamate alle lett. d) ed e) la specialita' costituisce una vera e propria causa di improcedibilita'.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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