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149261
IDG830900146
83.09.00146 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Casanova Cinzia
L' indagine diagnostica ai fini della concessione della liberta' provvisoria ai sensi dell' art. 1 l. 22 maggio 1975, n. 152
nota a Cass. sez. II pen. 24 marzo 1981 Cass. sez. II pen. 27 novembre 1978
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 12, pt. 2, pag. 505-516
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D61150; D6142
L' A. prende posizione sul problema concernente la necessita' o meno di seguire le norme sulla perizia nell' indagine diagnostica circa la salute dell' imputato effettuata ex art. 1 l. 152/1975. La Corte Suprema, con la meno recente delle 2 pronunce esaminate, ha effettuato un esame comparativo tra l' istituto peritale e l' indagine diagnostica e ha concluso che, mentre sotto l' aspetto sostanziale e contenutistico le due ipotesi sono assimilabili, l' esame previsto dall' art. 1 l. 152 del 1975 si distingue dalla perizia sotto tre profili: per la funzione, per la fase processuale in cui interviene e per le forme applicabili. L' accertamento medico e' quindi svincolato dalle formalita' e dalle garanzie difensive della perizia. L' A., criticando la conclusione della Corte di Cassazione, giunge invece ad affermare che l' intervento di un perito e' necessario ogni qualvolta si debbano valutare problemi tecnici cui l' esperienza del giudice sia istituzionalmente estranea; la sua "specializzazione" varra' a fargli capire la necessita' della perizia e a valutare i risultati almeno sotto il profilo logico. La valutazione pero' e' duplice. Accanto agli accertamenti medici viene in rilievo anche la gravita' del reato addebitato al soggetto. Infatti benche' in uno stato ancora magmatico, l' imputazione ha gia' nella fase istruttoria un profilo tale da consentire una differenziazione tra imputato e imputato, ed e' certo che vi e' una maggior cautela nella concessione della liberta' provvisoria qualora il soggetto sia imputato di gravi reati. Per sostenere l' intervento peritale nella fase in esame l' A. sottolinea inoltre la garanzia che il perito offre per il suo piu' sereno e distaccato rapporto con l' ambiente e la gerarchia carceraria. Opponendosi poi all' ulteriore remora della Suprema Corte basata sulla necessita' per l' imputato di avere una rapida risposta, l' A. consiglia una procedura in grado di permettere un contenimento dei tempi processuali; l' art. 307 bis c.p.p. e' specificamente dettato per contemperare le situazioni d' urgenza con il rispetto delle garanzie previste per la perizia.
art. 1 l. 22 maggio 1975, n. 152 art. 277 c.p.p. art. 307 bis c.p.p. art. 314 c.p.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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