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149268
IDG831200295
83.12.00295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Caccin Riccardo
Il sistema sanzionatorio degli abusi edilizi dopo la legge Nicolazzi 25 marzo 1982, n. 94
nota a Pret. Pizzo 5 ottobre 1982
Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 3, pag. 202-217
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D18225; D540
La legge n. 10/77 prevedeva l' applicazione di sanzioni amministrative (art. 15) e penali (art. 17) per tutti gli abusi edilizi, intesi come lavori eseguiti in assenza o difformita' dalla concessione, sia onerosa che gratuita, quando tali lavori avessero comportato anche una trasformazione del territorio. Uniche eccezioni erano date dai lavori o di ordinaria manutenzione o costituenti varianti leggere, purche' - queste ultime - approvate prima del rilascio della licenza di abitabilita', indipendentemente da specifica istanza dello interessato. Con la l. 457/78 e' stata introdotta una notevole modificazione al regime precedente: per le opere di straordinaria manutenzione e' stata prevista la sola autorizzazione e non piu' la concessione. Ne e' derivato che l' esecuzione di tali opere (e altresi' di quelle costituenti risanamento conservativo e restauro), pur senza la prescritta autorizzazione, non giustificava ne' giustifica piu' l' applicazione ne' di sanzioni amministrative ne' di sanzioni penali (di cui alla l. 10/77), sia perche' tali opere non comportavano ne' comportano alcuna trasformazione del territorio sia perche' veniva introdotta una disciplina del tutto autonoma, a se' stante, che non poteva ne' puo' integrare neppure la norma in bianco di cui alla lett. a) dell' art. 17 l. 10/77. Oltretutto la autorizzazione si pone in un piano completamente diverso dalla concessione, in quanto atto di esclusiva competenza del Sindaco e derivante direttamente dalla legge (e non passa quindi attraverso gli strumenti urbanistici). Le stesse considerazioni valgono anche per escludere l' applicabilita' delle disposizioni di cui all' art. 8 commi 6 e 8 l. n. 94/82, relativamente alle opere di cui all' art. 7 della legge medesima (purche', naturalmente, le opere previste nel comma 2 di tale articolo - e solo quelle - non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici).
l. 25 marzo 1982, n. 94 art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10 l. 5 agosto 1978, n. 457
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