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| IDG831200295 | |
| 83.12.00295 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Caccin Riccardo
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| Il sistema sanzionatorio degli abusi edilizi dopo la legge Nicolazzi
25 marzo 1982, n. 94
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| nota a Pret. Pizzo 5 ottobre 1982
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| Giur. merito, an. 15 (1983), fasc. 1, pt. 3, pag. 202-217
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D18225; D540
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| La legge n. 10/77 prevedeva l' applicazione di sanzioni
amministrative (art. 15) e penali (art. 17) per tutti gli abusi
edilizi, intesi come lavori eseguiti in assenza o difformita' dalla
concessione, sia onerosa che gratuita, quando tali lavori avessero
comportato anche una trasformazione del territorio. Uniche eccezioni
erano date dai lavori o di ordinaria manutenzione o costituenti
varianti leggere, purche' - queste ultime - approvate prima del
rilascio della licenza di abitabilita', indipendentemente da
specifica istanza dello interessato. Con la l. 457/78 e' stata
introdotta una notevole modificazione al regime precedente: per le
opere di straordinaria manutenzione e' stata prevista la sola
autorizzazione e non piu' la concessione. Ne e' derivato che l'
esecuzione di tali opere (e altresi' di quelle costituenti
risanamento conservativo e restauro), pur senza la prescritta
autorizzazione, non giustificava ne' giustifica piu' l' applicazione
ne' di sanzioni amministrative ne' di sanzioni penali (di cui alla l.
10/77), sia perche' tali opere non comportavano ne' comportano alcuna
trasformazione del territorio sia perche' veniva introdotta una
disciplina del tutto autonoma, a se' stante, che non poteva ne' puo'
integrare neppure la norma in bianco di cui alla lett. a) dell' art.
17 l. 10/77. Oltretutto la autorizzazione si pone in un piano
completamente diverso dalla concessione, in quanto atto di esclusiva
competenza del Sindaco e derivante direttamente dalla legge (e non
passa quindi attraverso gli strumenti urbanistici). Le stesse
considerazioni valgono anche per escludere l' applicabilita' delle
disposizioni di cui all' art. 8 commi 6 e 8 l. n. 94/82,
relativamente alle opere di cui all' art. 7 della legge medesima
(purche', naturalmente, le opere previste nel comma 2 di tale
articolo - e solo quelle - non siano in contrasto con gli strumenti
urbanistici).
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| l. 25 marzo 1982, n. 94
art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10
l. 5 agosto 1978, n. 457
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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