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| IDG820900238 | |
| 82.09.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Crespi Alberto
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| Commissioni parlamentari di inchiesta e inammissibilita' della
testimonianza di imputato prosciolto
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| nota a Trib. Roma ufficio istruzione 4 giugno 1981
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| Riv. dir. proc., s. 2, an. 26 (1981), fasc. 4, pag. 736-745
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| D021151; D61460; D61468
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| Premesso che alla soluzione dei (piu' o meno gravi e pressanti)
problemi esistenti viene assai spesso preferita l' invenzione di
problemi inesistenti, l' A. ritiene tale quello deciso con l'
annotato provvedimento di archiviazione dal giudice istruttore di
Roma, il quale, accogliendo le conformi richieste dell' ufficio del
pubblico ministero, ha decretato di non doversi promuovere l' azione
penale per il reato di falsa testimonianza a carico di coloro che,
gia' imputati di determinati delitti e poi prosciolti in istruzione,
erano stati successivamente interrogati (sugli stessi fatti gia'
oggetto dell' imputazione) ad opera di una Commissione parlamentare
di inchiesta che, reputando appunto mendaci o reticenti quelle
deposizioni, aveva provveduto a trasmettere gli atti all' autorita'
giudiziaria ordinaria per l' eventuale seguito di sua competenza. Che
un problema non potesse neppure porsi doveva apparire subito chiaro,
poiche' anche in difetto di una esegesi particolarmente raffinata
dell' art. 348, ultimo comma, c.p.p. non si poteva non constatare che
un' eventuale deposizione testimoniale sarebbe stata raccolta in
violazione di un esplicito, preciso divieto probatorio: senza che
alcuna norma - neppure fra quelle previste dalla legge istitutiva
della Commissione di inchiesta - stabilisse una qualsiasi deroga in
proposito.
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| art. 3 l. 22 maggio 1980, n. 204
art. 4 l. 22 maggio 1980, n. 204
art. 348 c.p.p.
art. 351 c.p.p.
art. 352 c.p.p.
art. 82 l. 22 dicembre 1975, n. 685
art. 82 comma 2 Cost.
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