Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149274
IDG820900238
82.09.00238 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Crespi Alberto
Commissioni parlamentari di inchiesta e inammissibilita' della testimonianza di imputato prosciolto
nota a Trib. Roma ufficio istruzione 4 giugno 1981
Riv. dir. proc., s. 2, an. 26 (1981), fasc. 4, pag. 736-745
D021151; D61460; D61468
Premesso che alla soluzione dei (piu' o meno gravi e pressanti) problemi esistenti viene assai spesso preferita l' invenzione di problemi inesistenti, l' A. ritiene tale quello deciso con l' annotato provvedimento di archiviazione dal giudice istruttore di Roma, il quale, accogliendo le conformi richieste dell' ufficio del pubblico ministero, ha decretato di non doversi promuovere l' azione penale per il reato di falsa testimonianza a carico di coloro che, gia' imputati di determinati delitti e poi prosciolti in istruzione, erano stati successivamente interrogati (sugli stessi fatti gia' oggetto dell' imputazione) ad opera di una Commissione parlamentare di inchiesta che, reputando appunto mendaci o reticenti quelle deposizioni, aveva provveduto a trasmettere gli atti all' autorita' giudiziaria ordinaria per l' eventuale seguito di sua competenza. Che un problema non potesse neppure porsi doveva apparire subito chiaro, poiche' anche in difetto di una esegesi particolarmente raffinata dell' art. 348, ultimo comma, c.p.p. non si poteva non constatare che un' eventuale deposizione testimoniale sarebbe stata raccolta in violazione di un esplicito, preciso divieto probatorio: senza che alcuna norma - neppure fra quelle previste dalla legge istitutiva della Commissione di inchiesta - stabilisse una qualsiasi deroga in proposito.
art. 3 l. 22 maggio 1980, n. 204 art. 4 l. 22 maggio 1980, n. 204 art. 348 c.p.p. art. 351 c.p.p. art. 352 c.p.p. art. 82 l. 22 dicembre 1975, n. 685 art. 82 comma 2 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati