| L' A. ricorda preliminarmente le vedute dottrinarie medico-legali sui
criteri di risarcimento del danno alla persona in responsabilita'
civile che in Italia si ispirano al pensiero del Cazzaniga ed alla
concezione del Gerin, e l' evoluzione del pensiero giuridico e delle
decisioni giurisprudenziali sul pregiudizio arrecato dal fatto
illecito al bene-salute, anche in riferimento all' art. 32 Cost.. A
parere dell' A., la questione del risarcimento del danno alla persona
- nei suoi aspetti extralavorativi - lungi dall' essere chiarificata
od in via di chiarificazione, s' e' complicata negli ultimi tempi:
nessuna delle proposte avanzate sul risarcimento del pregiudizio
biologico garantisce un' equa riparazione. Aderendo al concetto di
"validita'", l' A. sottolinea che non e' compito del medico-legale
stabilire la natura del bene-salute (patrimoniale o non-patrimoniale)
ed i criteri di compenso economico del pregiudizio ad esso arrecato,
che dovrebbero essere fissati convenzionalmente da apposita legge; in
particolare, se - a parita' di menomazione - il compenso debba essere
uguale per qualsivoglia persona oppure debba tenere conto di
condizioni individuali, quali l' eta', il sesso e le eventuali
menomazioni preesistenti. L' A. esprime il parere che, ai fini della
riparazione economica del pregiudizio alla "validita'" sopravvenuto
per fatto illecito, si debba tenere conto della condizione anteriore
del singolo soggetto: sicche' il compenso debba essere proporzionato
al valore economico di quella validita' ridotta rispetto al valore,
fissato per legge, della validita' normale. Il danno alla vita di
relazione e le eventuali menomazioni estetica e sessuale (che nella
predetta possono farsi rientrare), pur costituendo aspetti
costitutivi del pregiudizio alla validita', sono traducibili in cifra
con criterio equitativo - caso per caso - quali integrazioni del
"danno biologico" come tale. L' A. ritiene che - ove coesista una
riduzione della capacita' lavorativa - il soggetto menomato non debba
avere diritto ad un doppio compenso economico integrale (per
riduzione concomitante di validita' e di capacita' lavorativa); a tal
fine, propone i criteri che - a suo parere - dovrebbero essere
seguiti nelle differenti categorie di soggetti (adulti occupati,
inoccupati o disoccupati, vecchi, minori), tenuto anche conto del
danno alla vita di relazione. L' A. prospetta i criteri di
valutazione del danno concausato, delle menomazioni multiple -
monocrone e policrone - concorrenti o coesistenti; ed infine esprime
il parere sull' applicabilita' in responsabilita' civile delle
formule impiegate in infortunistica del lavoro. Conclude affermando
l' utilita' della adozione di un "indice di valori", quale guida per
la valutazione del danno alla persona in responsabilita' civile;
sempre che questo sia frutto di una vasta esperienza di casi studiati
con uniformita' di indirizzo da consulenti preparati e decisi da
giudici specializzati. Un accordo preventivo tra le Scuole
medico-legali italiane costituirebbe un passo decisivo per l'
acquisizione di tale "indice".
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