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149277
IDG820900243
82.09.00243 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Stassi Marco
Sulla valutazione del danno alla persona in responsabilita' civile
Riv. it. med. leg., an. 4 (1982), fasc. 1, pt. 1, pag. 23-54
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D30703; D0411; D58; D30705
L' A. ricorda preliminarmente le vedute dottrinarie medico-legali sui criteri di risarcimento del danno alla persona in responsabilita' civile che in Italia si ispirano al pensiero del Cazzaniga ed alla concezione del Gerin, e l' evoluzione del pensiero giuridico e delle decisioni giurisprudenziali sul pregiudizio arrecato dal fatto illecito al bene-salute, anche in riferimento all' art. 32 Cost.. A parere dell' A., la questione del risarcimento del danno alla persona - nei suoi aspetti extralavorativi - lungi dall' essere chiarificata od in via di chiarificazione, s' e' complicata negli ultimi tempi: nessuna delle proposte avanzate sul risarcimento del pregiudizio biologico garantisce un' equa riparazione. Aderendo al concetto di "validita'", l' A. sottolinea che non e' compito del medico-legale stabilire la natura del bene-salute (patrimoniale o non-patrimoniale) ed i criteri di compenso economico del pregiudizio ad esso arrecato, che dovrebbero essere fissati convenzionalmente da apposita legge; in particolare, se - a parita' di menomazione - il compenso debba essere uguale per qualsivoglia persona oppure debba tenere conto di condizioni individuali, quali l' eta', il sesso e le eventuali menomazioni preesistenti. L' A. esprime il parere che, ai fini della riparazione economica del pregiudizio alla "validita'" sopravvenuto per fatto illecito, si debba tenere conto della condizione anteriore del singolo soggetto: sicche' il compenso debba essere proporzionato al valore economico di quella validita' ridotta rispetto al valore, fissato per legge, della validita' normale. Il danno alla vita di relazione e le eventuali menomazioni estetica e sessuale (che nella predetta possono farsi rientrare), pur costituendo aspetti costitutivi del pregiudizio alla validita', sono traducibili in cifra con criterio equitativo - caso per caso - quali integrazioni del "danno biologico" come tale. L' A. ritiene che - ove coesista una riduzione della capacita' lavorativa - il soggetto menomato non debba avere diritto ad un doppio compenso economico integrale (per riduzione concomitante di validita' e di capacita' lavorativa); a tal fine, propone i criteri che - a suo parere - dovrebbero essere seguiti nelle differenti categorie di soggetti (adulti occupati, inoccupati o disoccupati, vecchi, minori), tenuto anche conto del danno alla vita di relazione. L' A. prospetta i criteri di valutazione del danno concausato, delle menomazioni multiple - monocrone e policrone - concorrenti o coesistenti; ed infine esprime il parere sull' applicabilita' in responsabilita' civile delle formule impiegate in infortunistica del lavoro. Conclude affermando l' utilita' della adozione di un "indice di valori", quale guida per la valutazione del danno alla persona in responsabilita' civile; sempre che questo sia frutto di una vasta esperienza di casi studiati con uniformita' di indirizzo da consulenti preparati e decisi da giudici specializzati. Un accordo preventivo tra le Scuole medico-legali italiane costituirebbe un passo decisivo per l' acquisizione di tale "indice".
r.d. 9 ottobre 1922, n. 1403 art. 2043 c.c. art. 2057 c.c. art. 2059 c.c. art. 185 c.p. art. 3 Cost. art. 32 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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