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149282
IDG820900281
82.09.00281 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Favino Luigi
Audizione obbligatoria dell' esecutivo nei processi per segreti di Stato
nota a Cass. sez. I pen. 23 gennaio 1981, n. 383
Riv. pen., an. 108 (1982), fasc. 1, pag. 62
D61463
Secondo la sentenza costituzionale n. 86 del 1977, nel momento in cui si tratta di adottare decisioni definitive e vincolanti, deve intervenire il presidente del Consiglio dei Ministri e non il Ministro di Grazia e Giustizia, al primo solo spettando la competenza a compiere l' esame sul fondamento del segreto e a fornire, entro un termine ragionevole, una risposta fondata sulle ragioni essenziali della eventuale conferma del segreto. Appare censurabile quindi la annotata sentenza che ha ravvisato una discrezionalita' da parte del magistrato penale all' audizione del presidente del Consiglio in tema di segreto militare. Infatti e' potere del magistrato e non gia' degli organi della pubblica amministrazione controllare se la dichiarazione di segretezza trovi adeguato riscontro nella normativa vigente, controllo che va operato dall' Autorita' Giurisdizionale non in via di discrezionalita' ma nel quadro dei canoni che presiedono al fondamentale obbligo della motivazione.
art. 342 c.p.p. art. 352 c.p.p. C. Cost. 24 maggio 1977, n. 86 l. 24 ottobre 1977, n. 801
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