| La decisione di un pretore di Padova che, a proposito dei
video-games, ha assolto il gestore di un bar chelo deteneva senza
autorizzazione, ma con permesso per un comune flipper, ritenendo
assimilabili i due giochi nella categoria dei giochi elettronici,
donde l' estensibilita' dell' autorizzazione per i flippers ai
video-games, consente all' A. di esaminare la materia. Invero l' art.
1 l. 507/1965, nel modificare il testo dell' art. 110 testo unico
leggi di pubblica sicurezza, ha lasciato inalterata la distinzione
tra giochi assolutamente vietati (d' azzardo, automatici da gioco) e
quelli per il cui esercizio e' necessaria l' autorizzazione del
questore. Mitigando tuttavia l' originario rigore nei confronti degli
apparecchi automatici da gioco ha precisato innovativamente che, per
congegni automatici o semiautomatici da gioco, soggetti all' assoluto
divieto di legge, devono intendersi quelli "che possono dar luogo a
scommesse o consentono la vincita di un qualunque premio, in denaro o
in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di
partita". La necessarieta' della licenza per gli apparecchi da gioco
e la revocabilita' della stessa, anche per i flippers automatici,
sono la dimostrazione della indefettibilita' dell' autorizzazione per
ogni apparecchio detenuto. Senza contare che il concetto di
estensibilita' della licenza ad altri congegni si risolve
praticamente nell' inesistenza, contra legem, della autorizzazione
per gli apparecchi cui dovrebbe estendersi la validita' della licenza
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