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149283
IDG820900282
82.09.00282 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Ferrato Dino
Esiste l' autorizzazione per giochi elettronici?
Riv. pen., an. 108 (1982), fasc. 2, pag. 113-115
D52090; D543
La decisione di un pretore di Padova che, a proposito dei video-games, ha assolto il gestore di un bar chelo deteneva senza autorizzazione, ma con permesso per un comune flipper, ritenendo assimilabili i due giochi nella categoria dei giochi elettronici, donde l' estensibilita' dell' autorizzazione per i flippers ai video-games, consente all' A. di esaminare la materia. Invero l' art. 1 l. 507/1965, nel modificare il testo dell' art. 110 testo unico leggi di pubblica sicurezza, ha lasciato inalterata la distinzione tra giochi assolutamente vietati (d' azzardo, automatici da gioco) e quelli per il cui esercizio e' necessaria l' autorizzazione del questore. Mitigando tuttavia l' originario rigore nei confronti degli apparecchi automatici da gioco ha precisato innovativamente che, per congegni automatici o semiautomatici da gioco, soggetti all' assoluto divieto di legge, devono intendersi quelli "che possono dar luogo a scommesse o consentono la vincita di un qualunque premio, in denaro o in natura, anche sotto forma di consumazione o di ripetizione di partita". La necessarieta' della licenza per gli apparecchi da gioco e la revocabilita' della stessa, anche per i flippers automatici, sono la dimostrazione della indefettibilita' dell' autorizzazione per ogni apparecchio detenuto. Senza contare che il concetto di estensibilita' della licenza ad altri congegni si risolve praticamente nell' inesistenza, contra legem, della autorizzazione per gli apparecchi cui dovrebbe estendersi la validita' della licenza
art. 1 l. 20 maggio 1965, n. 507 art. 110 r.d. 18 giugno 1931, n. 773
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