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Documento


149284
IDG820900283
82.09.00283 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cozzella Alberto
Segreto istruttorio e liberta' di informazione. Una convivenza difficile e una normativa da modificare
Riv. pen., an. 108 (1982), fasc. 2, pag. 117-118
D6043; D61016; D61241; D5203; D04017
In tema di segreto istruttorio, sanzionato da numerose norme, occorre distinguere tra segretezza interna e segretezza esterna. La segretezza interna si concretizza nel divieto, per le parti private, di prendere conoscenza di taluni atti processuali cui non hanno diritto a presenziare. La segretezza esterna si estrinseca nel divieto di divulgare gli atti istruttori, entro i limiti temporali previsti dall' art. 164 c.p.p. in relazione all' art. 372 c.p.p.. In pratica pero' trattasi di segreto impossibile: si consideri la comunicazione giudiziaria, che puo' essere consegnata al portiere o depositata in Comune; orbene, il portiere, la domestica, il parente convivente non sono soggetti tenuti a rispettare il segreto istruttorio. E' giusto imporre il segreto su atti che sono di pubblico dominio? Soprattutto considerando che la tutela del segreto istruttorio contro la divulgazione a mezzo stampa e' senza eccezione, nessuna rilevanza avendo il fatto che la notizia sia stata desunta non da atti processuali. L' A. chiede quindi, d' accordo con Giovanni Bovio, che si allarghi lo spazio di liberta' d' informazione sull' istruttoria penale.
art. 164 c.p.p. art. 230 c.p.p. art. 372 c.p.p. art. 684 c.p. art. 685 c.p. art. 21 Cost.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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