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149290
IDG821200559
82.12.00559 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Verrienti Luca
Nota a C. Conti 16 dicembre 1980, n. 115
Foro it., vol. 105, an. 7 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 24-26
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D16101; D4390; D538; D601
L' A. esamina la decisione della Corte che esclude la necessita' di sospensione del giudizio promosso dal Procuratore generale, in caso di esportazione illegale di valuta, contro una banca delegataria quando concorrano giudizi penali o azioni civili contro gli autori del reato. Ne' tale giudizio amministrativo e' sospeso in caso di azione della stessa banca contro le sanzioni a lei comminate dal Ministro del Tesoro per la violazione di norme di servizio, che ha favorito l' illegale esportazione di valuta. Ma l' attenzione dell' A. si incentra sulla novita' del concetto di danno pubblico e sulla sua rilevanza economica che lede l' economia nazionale in caso di operazioni valutarie illecite. Vengono introdotti due criteri di quantificazione del danno subito dallo Stato in tale ipotesi di reato, che non hanno precedenti nella giurisprudenza della Corte dei Conti, ma, secondo l' A., sia la commisurazione della lesione alla mancata riscossione delle imposte che sarebbero in condizioni normali pervenute allo Stato, sia il reddito da investimento che avrebbe ricavato l' Ufficio Italiano Cambi sono da considerare ancora ipotesi sperimentali da verificare successivamente, nel corso del giudizio di responsabilita'.
art. 295 c.p.c. art. 3 c.p.p. art. 23 c.p.p. art. 28 c.p.p. art. 2056 c.c.
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