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| IDG821200559 | |
| 82.12.00559 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Verrienti Luca
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| Nota a C. Conti 16 dicembre 1980, n. 115
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| Foro it., vol. 105, an. 7 (1982), fasc. 1, pt. 3, pag. 24-26
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D16101; D4390; D538; D601
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| L' A. esamina la decisione della Corte che esclude la necessita' di
sospensione del giudizio promosso dal Procuratore generale, in caso
di esportazione illegale di valuta, contro una banca delegataria
quando concorrano giudizi penali o azioni civili contro gli autori
del reato. Ne' tale giudizio amministrativo e' sospeso in caso di
azione della stessa banca contro le sanzioni a lei comminate dal
Ministro del Tesoro per la violazione di norme di servizio, che ha
favorito l' illegale esportazione di valuta. Ma l' attenzione dell'
A. si incentra sulla novita' del concetto di danno pubblico e sulla
sua rilevanza economica che lede l' economia nazionale in caso di
operazioni valutarie illecite. Vengono introdotti due criteri di
quantificazione del danno subito dallo Stato in tale ipotesi di
reato, che non hanno precedenti nella giurisprudenza della Corte dei
Conti, ma, secondo l' A., sia la commisurazione della lesione alla
mancata riscossione delle imposte che sarebbero in condizioni normali
pervenute allo Stato, sia il reddito da investimento che avrebbe
ricavato l' Ufficio Italiano Cambi sono da considerare ancora ipotesi
sperimentali da verificare successivamente, nel corso del giudizio di
responsabilita'.
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| art. 295 c.p.c.
art. 3 c.p.p.
art. 23 c.p.p.
art. 28 c.p.p.
art. 2056 c.c.
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| Centro diretto da E. D'Elia - IDG Firenze
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