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| IDG820900299 | |
| 82.09.00299 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Mare' Mauro
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| La responsabilita' notarile per l' attestazione d' identita'
personale non rispondente al vero
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| Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 4, pt. 4, pag. 115-124
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D51522; D966; D96901
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| L' art. 49 della legge notarile 89 del 1913, modificato dalla l. 333
del 1976, afferma che il notaio deve essere certo della identita'
personale delle parti, pur potendo raggiungere tale certezza anche al
momento dell' attestazione, valutando tutti gli elementi atti a
formare il suo convincimento. A tal proposito la Cassazione penale,
con giurisprudenza praticamente concorde, afferma che la semplice
coscienza e volonta' della "immutatio veri" da parte del notaio,
integri il reato di cui all' art. 479 c.p.. Si ritiene sufficiente
poi il dolo "eventuale" allorche' il notaio dichiari la certezza pur
essendo in dubbio, nel qual caso la prova dell' assenza di dubbi
costituirebbe una vera e propria "probatio diabolica". In tema di
falsa attestazione sull' identita', basata su documenti poi ritenuti
falsi, una recente sentenza della Cassazione, distaccandosi dal
precedente orientamento, ha ritenuto che il notaio raggiunge la
certezza al momento dell' attestazione, della valutazione cioe' di
quegli elementi che egli ha in quel momento a disposizione, di modo
che la c.d. "autentica minore" investe anche le modalita' dell'
accertamento d' identita'. Civilmente la responsabilita' e' piu'
estesa. Si esclude infatti in tali casi l' applicabilita' dell' art.
2236 c.c. dimodoche' il notaio risponde anche per colpa lieve. La
dottrina prevalente ritiene che il notaio risponda "ex contractu" nei
riguardi delle parti, "ex lege" nei riguardi dei terzi. In quest'
ultimo caso si ritiene che non basti l' assenza di colpa ma occorra
la prova positiva di avere attuato una organizzazione tecnica
astrattamente idonea ad impedire incidenti.
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| art. 2236 c.c.
art. 479 c.p.
r.d. 25 maggio 1879, n. 4900
art. 49 l. 16 febbraio 1913, n. 89
l. 10 maggio 1976, n. 333
Cass. 18 marzo 1980, n. 7731
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