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149295
IDG820900303
82.09.00303 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Maddalena Paolo
Rapporti fra giudizio penale e giudizio contabile: prende corpo il nuovo concetto di danno pubblico allo Stato ed alla collettivita'
Giur. it., an. 134 (1982), fasc. 5, pt. 4, pag. 150-162
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D6013; D5061; D3070; D16101
La seconda Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti nella decisione n. 119 del 1981 ha ben determinato i caratteri dell' azione di responsabilita' amministrativa rispetto all' azione civile esercitata in sede penale nel fatto che la prima non e' diretta al mero risarcimento del danno ma alla tutela del generale interesse alla buona amministrazione del patrimonio pubblico attraverso l' irrogazione di una sanzione patrimoniale, la seconda invece ha per oggetto esclusivamente il risarcimento dei danni materiali e morali. Nel primo caso, il danno deve essere attuale, concreto e pubblico cioe' attinente allo Stato e alla collettivita'. Il vero problema e' dunque quello concernente la valutazione del danno, poiche', come gia' sottolineato, non si tratta di danno civile ma pubblico. Da questo presupposto ne deriva che nei giudizi di responsabilita' amministrativa non possano trovare applicazione gli artt. 27 e 28 c.p.p.; pero' tale autonomia del giudizio contabile dal giudizio penale non puo' comportare un completo sganciamento tra i due giudizi. L' esigenza superiore di giustizia e quella di evitare giudicati contrastanti dovrebbe indurre ad una stretta collaborazione e coordinazione dell' attivita' del giudice penale e del giudice contabile.
art. 1174 c.c. art. 1226 c.c. art. 2043 c.c. art. 2059 c.c. art. 185 c.p. art. 27 c.p.p. art. 28 c.p.p. C. Conti sez. II 3 settembre 1981, n. 119
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