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149298
IDG820900307
82.09.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Grossi Ernesto
Sulla tutela della salute del lavoratore
nota a Trib. Bolzano, ufficio istruzione, 31 dicembre 1979
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 171-176
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D541; D5140; D7772
Il concetto di infortunio sul lavoro costituisce uno dei punti chiave della sentenza, nella quale vengono respinti in modo deciso gli sforzi della dottrina e della giurisprudenza di ricomprendere in tale categoria anche le malattie professionali. La connotazione tipica dell' infortunio sul lavoro e' stato individuata nella violenza della causa che lo produce. In tal senso si e' affermato che la causa violenta non presuppone un' azione derivante dal concorso di fattori fisici o meccanici atti a produrre istantaneamente un evento dannoso, ma comprende ogni azione che rivesta carattere tale da alterare le condizioni normali di lavoro, accentuando il rischio generico di malattia insito nello svolgimento dell' attivita' lavorativa atto a determinare nell' organismo un perturbamento che, altrimenti, non si sarebbe verificato. Cio' porta ad un notevole avvicinamento delle due fattispecie. Sul piano poi, della configurabilita' o meno dell' ipotesi di cui all' art. 437 c.p., nel caso in esame, e' da notare che tale disposizione fa riferimento ad un comportamento omissivo dell' agente che riguarda anche la mancata adozione degi impianti idonei ad evitare infortuni sul lavoro. E' da ritenere pertanto che a carico dell' imprenditore sia da configurare non solo l' obbligo di applicare misure atte a prevenire infortuni sul lavoro imposte da specifiche norme di legge, ma anche tutti quegli accorgimenti che siano suggeriti dalla scienza e dalla tecnica in relazione alla particolare pericolosita' dell' ambiente di lavoro.
art. 437 c.p.
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



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