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| IDG820900307 | |
| 82.09.00307 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Grossi Ernesto
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| Sulla tutela della salute del lavoratore
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| nota a Trib. Bolzano, ufficio istruzione, 31 dicembre 1979
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 171-176
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D541; D5140; D7772
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| Il concetto di infortunio sul lavoro costituisce uno dei punti chiave
della sentenza, nella quale vengono respinti in modo deciso gli
sforzi della dottrina e della giurisprudenza di ricomprendere in tale
categoria anche le malattie professionali. La connotazione tipica
dell' infortunio sul lavoro e' stato individuata nella violenza della
causa che lo produce. In tal senso si e' affermato che la causa
violenta non presuppone un' azione derivante dal concorso di fattori
fisici o meccanici atti a produrre istantaneamente un evento dannoso,
ma comprende ogni azione che rivesta carattere tale da alterare le
condizioni normali di lavoro, accentuando il rischio generico di
malattia insito nello svolgimento dell' attivita' lavorativa atto a
determinare nell' organismo un perturbamento che, altrimenti, non si
sarebbe verificato. Cio' porta ad un notevole avvicinamento delle due
fattispecie. Sul piano poi, della configurabilita' o meno dell'
ipotesi di cui all' art. 437 c.p., nel caso in esame, e' da notare
che tale disposizione fa riferimento ad un comportamento omissivo
dell' agente che riguarda anche la mancata adozione degi impianti
idonei ad evitare infortuni sul lavoro. E' da ritenere pertanto che a
carico dell' imprenditore sia da configurare non solo l' obbligo di
applicare misure atte a prevenire infortuni sul lavoro imposte da
specifiche norme di legge, ma anche tutti quegli accorgimenti che
siano suggeriti dalla scienza e dalla tecnica in relazione alla
particolare pericolosita' dell' ambiente di lavoro.
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| art. 437 c.p.
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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