Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149299
IDG820900309
82.09.00309 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Cerqua Luigi Domenico
"Esportazione" di valuta da parte del non residente, mancata tipicita' del fatto e liberta' di prova
nota a ord. Trib. Bolzano 6 ottobre 1980
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 2, pag. 138-146
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538
Il fatto del non residente che, privo del modello V/2, dimostra, all' atto dell' uscita dal territorio dello Stato, che la valuta che porta con se' e' uguale o inferiore a quella che aveva portato con se' allorche' aveva fatto ingresso nel territorio dello Stato, deve ritenersi penalmente irrilevante. Infatti, come non vi e' stata "importazione", cosi' non v' e' "esportazione" di valuta in senso tecnico, giuridico ed economico, ma solo "passaggio in transito" di essa, che consiste nel portare nel territorio nazionale valuta o altri mezzi di pagamento che hanno la loro origine all' estero e che sono destinati all' estero. La prova della quantita' e della qualita' della valuta introdotta in precedenza legittimamente nello Stato puo' essere fornita non solo con il modello V/2, ma anche con qualsiasi altro mezzo che sia idoneo a dimostrare la provenienza estera dei mezzi di pagamento che il non residente porta con se' all' atto di uscire dal territorio dello Stato.
art. 49 comma 2 c.p. art. 56 c.p. l. 23 dicembre 1976, n. 863 d.m. 7 agosto 1978
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati