| L' A. segnala gli inconvenienti cui da' luogo la formulazione delle
norme incriminatrici della coltivazione della canapa indiana (artt.
26, 28 comma 1 e 71 comma 1 l. 685/1975). Poiche' da tali norme e'
previsto come reato il fatto di chi "coltiva piante di canapa
indiana", e poiche' deve ritenersi che il legislatore abbia, in
materia, usato un "linguaggio scientifico formalizzato", che va
interpretato letteralmente, deve concludersi che solo la coltivazione
della canapa indiana e' vietata e penalmente punita: e cio',
nonostante esistano numerose varieta' di cannabis - "canapa
americana", "messicana", eccetera - le quali sono in grado di
produrre resina psicoattiva allo stesso modo della canapa indiana e
la cui coltivazione, cosi' come di quella comunemente detta "da
fibra", deve ritenersi lecita. In realta', il legislatore del 1975 e'
caduto nell' errore di ritenere che la canapa indiana costituisca
specie botanicamente distinta dalle altre. Per contro, la specie e'
unica, quella della cannabis sativa L., mentre le denominazioni
comunemente usate per indicare particolari tipi di "piante
stupefacenti" non designano altro che varieta' chimiche di tale
specie. E' il c.d. "rapporto fenotipico", studiato recentemente dalla
scienza chimico-tossicologica, che individua se la pianta di cannabis
sativa ha potenzialita' stupefacente o no. L' A. conclude auspicando,
de iure condendo, che il legislatore indichi nel "rapporto
fenotipico" il parametro cui rifarsi per stabilire se una pianta di
cannabis e' stupefacente o no e, quindi, se la sua coltivazione e'
illecita o no.
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