Banche dati professionali (ex 3270)
Stampa giuridica

Documento


149302
IDG820900319
82.09.00319 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Bettiol Rodolfo
Tutela penale dell' ambiente in riferimento ai centri storici. L' illegittimita' della concessione
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 1, pt. 4, pag. 237-244
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D1825; D18801; D540
L' A. individua i tre aspetti dell' ambiente sotto il profilo giuridico. Il primo si riferisce all' ambiente inteso come entita' naturale oggetto di tutela ai fini del suo equilibrio, il secondo allo stesso quale complesso di singole bellezze da salvaguardare, il terzo aspetto va inteso quale territorio oggetto di programmazione e pianificazione. Distinti i tre aspetti, l' A. nota come la disciplina del territorio rappresenti il punto di confluenza di tutti gli interessi che fanno capo all' ambiente. Gli stessi vanno intesi come interessi collettivi o diffusi per la cui protezione e' necessario un sistema di norme penali di prevenzione che si pongono come forme di tutela anticipata dell' ambiente stesso, essendo inadeguata la normativa civilistica e amministrativa a tal fine. L' A. osserva come la tutela dei centri storici sia attuata principalmente dalle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e 29 giugno 1939 n. 1497 nonche' dalla legge urbanistica ed in particolare dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10. I centri storici assumono pertanto rilevanza in vista della salvaguardia di singoli beni culturali ed ambientali ed in vista della salvaguardia di porzioni del territorio comunale. Sotto quest' ultimo profilo si osserva come le disposizioni penali applicabili siano essenzialmente quelle previste dall' art. 17 della legge n. 10 del 1977. L' A., infine, disamina il dibattuto problema relativo alla disapplicazione dell' atto amministrativo illegittimo. Secondo parte della dottrina e della giurisprudenza, infatti, l' opera edilizia realizzata in seguito a concessione illegittima sarebbe da considerare a tutti gli effetti opera realizzata senza concessione, sicche' il giudice penale rilevata l' illegittimita' dovrebbe giudicarne ai sensi dell' art. 17 lett. b) della legge n. 10 del 1977. L' A. critica tale tesi perche' in contrasto con il sistema della suddetta legge, osservando come il legislatore abbia demandato al giudice il mero accertamento dell' esistenza della concessione, rilevando eventualmente i vizi di illegittimita' sotto altro profilo (lett. a art. 17).
art. 17 l. 28 gennaio 1977, n. 10 l. 1 giugno 1939, n. 1089 l. 29 giugno 1939, n. 1497 l. 5 agosto 1978, n. 457
Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze



Ritorna al menu della banca dati