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149303
IDG820900322
82.09.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
Brancaccio Nicolo'
Notazioni in tema di violazione di norme valutarie
nota a Trib. Milano sez. pen. 21 settembre 1981, n. 5381
Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 338-355
(Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
D538
L' A., annotando la sentenza del Tribunale di Milano relativa al caso "Calvi", ha affrontato il problema dei limiti del potere di controllo delle banche agenti nell' ambito delle transazioni aventi per oggetto investimento di portafoglio. Per i giudici di merito le banche, incaricate di dar corso ai relativi pagamenti, non possono verificare la congruita' delle compravendite di titoli quotati in borsa, rispetto ai quali occorre fare riferimento unicamente alle loro quotazioni ufficiali. Sostiene, invece, l' A. che le norme valutarie, riconfermate anche nel recente decreto ministeriale del 12 marzo 1981, consentono alle banche questo tipo di indagine, da effettuarsi con riguardo pero' alla "convenienza economica" per la gestione valutaria derivante dall' acquisto di un tale pacchetto azionario. Si tratta, cioe', di riscontrare la patrimonialita' del titolo medesimo, in relazione ai suoi valori aziendali. Concordando poi con i giudici di merito in ordine alla denegata discrezionalita' amministrativa in capo alle banche agenti, ritiene l' A. che questi organismi non siano "delegati" dell' Ufficio italiano dei cambi dal quale non ricevono neppure lo status di abilitazione all' esercizio in cambi. Per quanto concerne il problema dell' onere della prova per i reati di omesso rientro di capitali, rileva l' A. come nell' ambito di tale fattispecie la giurisprudenza sia prevalentemente orientata a pretendere dall' imputato la prova del venir meno del contestato possesso, chiedendogli quindi di documentare la sua "innocenza". Da ultimo l' A. respinge la tesi del Tribunale secondo cui l' art. 8 della legge penale valutaria 159/1976 estenderebbe i suoi effetti anche ai reati introdotti in sede di conversione in legge del decreto legge 4 marzo 1976, n. 31, applicativo di sanzioni penali alle frodi valutarie. A giudizio dell' A. il giudice penale e' autorizzato ad applicare sanzioni amministrative solo per i reati previsti dal menzionato decreto.
d.l. 6 giugno 1956, n. 476 d.l. 4 marzo 1976, n. 31 l. 30 aprile 1976, n. 159
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