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| IDG820900322 | |
| 82.09.00322 - Ist. Doc. Giur. / CNR - Firenze
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| Brancaccio Nicolo'
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| Notazioni in tema di violazione di norme valutarie
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| nota a Trib. Milano sez. pen. 21 settembre 1981, n. 5381
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| Giur. merito, an. 14 (1982), fasc. 2, pt. 2, pag. 338-355
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| (Bibliografia: a pie' di pagina o nel corpo del testo)
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| D538
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| L' A., annotando la sentenza del Tribunale di Milano relativa al caso
"Calvi", ha affrontato il problema dei limiti del potere di controllo
delle banche agenti nell' ambito delle transazioni aventi per oggetto
investimento di portafoglio. Per i giudici di merito le banche,
incaricate di dar corso ai relativi pagamenti, non possono verificare
la congruita' delle compravendite di titoli quotati in borsa,
rispetto ai quali occorre fare riferimento unicamente alle loro
quotazioni ufficiali. Sostiene, invece, l' A. che le norme valutarie,
riconfermate anche nel recente decreto ministeriale del 12 marzo
1981, consentono alle banche questo tipo di indagine, da effettuarsi
con riguardo pero' alla "convenienza economica" per la gestione
valutaria derivante dall' acquisto di un tale pacchetto azionario. Si
tratta, cioe', di riscontrare la patrimonialita' del titolo medesimo,
in relazione ai suoi valori aziendali. Concordando poi con i giudici
di merito in ordine alla denegata discrezionalita' amministrativa in
capo alle banche agenti, ritiene l' A. che questi organismi non siano
"delegati" dell' Ufficio italiano dei cambi dal quale non ricevono
neppure lo status di abilitazione all' esercizio in cambi. Per quanto
concerne il problema dell' onere della prova per i reati di omesso
rientro di capitali, rileva l' A. come nell' ambito di tale
fattispecie la giurisprudenza sia prevalentemente orientata a
pretendere dall' imputato la prova del venir meno del contestato
possesso, chiedendogli quindi di documentare la sua "innocenza". Da
ultimo l' A. respinge la tesi del Tribunale secondo cui l' art. 8
della legge penale valutaria 159/1976 estenderebbe i suoi effetti
anche ai reati introdotti in sede di conversione in legge del decreto
legge 4 marzo 1976, n. 31, applicativo di sanzioni penali alle frodi
valutarie. A giudizio dell' A. il giudice penale e' autorizzato ad
applicare sanzioni amministrative solo per i reati previsti dal
menzionato decreto.
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| d.l. 6 giugno 1956, n. 476
d.l. 4 marzo 1976, n. 31
l. 30 aprile 1976, n. 159
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| Centro diretto da M. Fameli - IDG Firenze
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